Offerte e riparametrazione

Redazione Scientifica
02 Agosto 2016

La lettera di invito che specifichi che «ai fini dell'anomalia dell'offerta si terrà conto del punteggio affidato dalla commissione prima della riparametrazione» non può ritenersi in contrasto con l'art. 86 del codice degli appalti n. 163 del 2006...
La lettera di invito che specifichi che «ai fini dell'anomalia dell'offerta si terrà conto del punteggio affidato dalla commissione prima della riparametrazione» non può ritenersi in contrasto con l'art. 86 del codice degli appalti n. 163 del 2006. Ai sensi dell'art. 86, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Non si fa riferimento all'eventuale riparametrazione (facoltà questa riservata all'Amministrazione). Il punteggio da prendere in considerazione ai fini dell'anomalia è quello effettivo, conseguito da ciascuna offerta, e non quello più alto risultante dall'eventuale attività di riparametrazione effettuata dalla stazione appaltante che abbia previsto di esercitare tale facoltà, la quale ha il solo scopo di «preservare l'equilibro fra i diversi elementi – qualitativi e quantitativi – stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta» Non vi è ragione, ai fini di individuazione della soglia oltre la quale l'offerta si può considerare anomala, di tenere conto di punteggi riparametrati (ossia aumentati e confrontati fittiziamente ad altri fini).

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