Spendita dei requisiti maturati in un RTP da parte delle società di ingegneria partecipanti: unicità dei servizi svolti e proporzione alle quote

Beatrice Armeli
17 Agosto 2017

Due società di ingegneria A e B partecipano a un RTP, al quale viene rilasciata, al termine dei lavori, la certificazione di regolare svolgimento di attività di direzione dei lavori (DL) e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).Ai fini della partecipazione a una successiva gara di appalto, la società A, che ha svolto l'attività di DL, può sfruttare il requisito di CSE e, viceversa, la società B, che ha svolto l'attività di CSE, può sfruttare il requisito di DL, in quanto attività svolte dal RTP?

Due società di ingegneria A e B partecipano a un RTP, al quale viene rilasciata, al termine dei lavori, la certificazione di regolare svolgimento di attività di direzione dei lavori (DL) e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).

Ai fini della partecipazione a una successiva gara di appalto, la società A, che ha svolto l'attività di DL, può sfruttare il requisito di CSE e, viceversa, la società B, che ha svolto l'attività di CSE, può sfruttare il requisito di DL, in quanto attività svolte dal RTP?

In materia di affidamento di servizi attinenti l'ingegneria, il legislatore, in considerazione del carattere essenzialmente omogeneo di tali servizi, ha dettato la disciplina di riferimento in maniera unitaria, riferendosi ai servizi in modo onnicomprensivo (AVCP, deliberazione 10 ottobre 2006, n. 74). Di conseguenza, si è esclusa la possibilità di considerare la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione come se fossero due servizi separati e non uno unico (AVCP, parere precontenzioso 21 settembre 2011, n. 167). Dunque, lo svolgimento di servizi di DL e CSE, ai fini della spendita dell'esperienza pregressa per il possesso dei requisiti, deve intendersi quale unica attività.

Tuttavia, poiché nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici riuniti (art. 48, comma 4, Codice), la regola di proporzione alle quote vale, nel silenzio della lex specialis, anche per i contratti di appalto pregressi, utili ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, che sono stati eseguiti in forma associata: esigenze di esperienza diretta e specifica, sottese alla prescrizione dei requisiti di capacità tecnica, impongono infatti di avere riguardo alla competenza effettivamente maturata dal concorrente in ragione delle prestazioni rese (Cons. St. n. 4889 del 2016; Id. n. 6243 del 2012). In sostanza, la spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati in un raggruppamento temporaneo deve essere limitata pro quota (Linee guida ANAC n. 1, § 2.2.3.3), dovendosi peraltro ritenere legittima la previsione nella lex specialis di un meccanismo di ponderazione dei requisiti di capacità tecnica che tenga conto sia dei servizi pregressi effettivamente prestati, in qualità di esecutore singolo o plurimo, sia della tipologia di prestazione eseguita (ANAC, deliberazione 11 maggio 2016, n. 549).

In conclusione, in assenza di specifiche indicazioni nel bando di gara, l'operatore che sia stato partecipe di un RTP affidatario di servizi di DL e CSE, ai fini della spendita della pregressa esperienza per la dimostrazione del possesso dei requisiti, può dichiarare lo svolgimento di detti servizi, intesi come unica attività, per la quota parte per la quale ha partecipato al RTP.

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