Soccorso istruttorio postumo

Benedetta Valcastelli
18 Agosto 2017

È legittimo il ricorso al cd. soccorso istruttorio postumo, diretto a consentire l'integrazione documentale anche a seguito dell'aggiudicazione?

È legittimo il ricorso al cd. soccorso istruttorio postumo, diretto a consentire l'integrazione documentale anche a seguito dell'aggiudicazione?

Recenti pronunce della giurisprudenza hanno ritenuto ammissibile il soccorso istruttorio anche in un momento successivo all'aggiudicazione.

La ratio dell'istituto (artt. 38 e 46 dell'abrogato d.lgs. n. 163 del 2006 e art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016), infatti, deve essere rinvenuta nella duplice esigenza da un lato, di consentire la massima partecipazione alle procedure selettive, così da garantire il più ampio confronto concorrenziale, evitando esclusioni derivanti da errori inconsistenti (principio di favor partecipationis); dall'altro, di assicurare comunque il canone di autoresponsabilità dei partecipanti alla gara, regolamentando la possibilità di integrare e/o emendare la documentazione prodotta (Cons. St., Sez. V, 21 aprile 2016, n. 1597).

Tale essendo la finalità dell'istituto, «deve ritenersi che il relativo subprocedimento non sia precluso a valle dell'aggiudicazione e, quindi, alla stazione appaltante è consentito chiedere la rettifica delle dichiarazioni rese in gara dal soggetto aggiudicatario, con possibilità di integrazione postuma, nei casi in cui l'Amministrazione si sia avveduta di eventuali carenze documentali non a monte (nella fase di controllo delle dichiarazioni) ma all'esito dell'aggiudicazione» (TAR Lazio, Roma, 15 marzo 2017, Sez. II, n. 3541; nello stesso senso, si veda TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 29 aprile 2016, n. 712).

La stessa giurisprudenza, peraltro, ha sottolineato come l'attivazione del soccorso istruttorio non comporti la necessità di annullare l'intera procedura di gara, non avendo il medesimo alcun effetto pregiudizievole sulla trasparenza della gara né sulla par condicio dei concorrenti.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.