Irrisarcibilità del danno in caso di sopravvenuto difetto di titolo all’aggiudicazione definitiva e di revoca o annullamento dell’aggiudicazione provvisoria

Redazione Scientifica
05 Agosto 2016

È inammissibile o comunque infondata la domanda risarcitoria per equivalente nel caso in cui la stessa tutela ripristinatoria non possa essere utilmente conseguita per cause sopravvenute riguardanti il ricorrente...

È inammissibile o comunque infondata la domanda risarcitoria per equivalente nel caso in cui la stessa tutela ripristinatoria non possa essere utilmente conseguita per cause sopravvenute riguardanti il ricorrente (come nel caso di specie nel quale, a seguito della correzione della soglia di anomalia, l'offerta del ricorrente, aggiudicatario provvisorio, è risultata anomala e, quindi, esclusa dalla gara).

Nelle gare pubbliche d'appalto l'aggiudicazione provvisoria costituisce un mero atto endoprocedimentale ad effetti ancora instabili e del tutto interinali (Cons. St., Sez. V, 7 luglio 2014, n. 3449), sintomatico cioè di una scelta non ancora definitiva della stazione appaltante e come tale è inidoneo ad ingenerare nell'aggiudicatario provvisorio un affidamento meritevole di per sé e comunque di tutela, essendo sempre plausibile, oltre che fisiologica e connaturata al vigente sistema, la possibilità che ad essa non segua l'aggiudicazione definitiva; pertanto la sua revoca o annullamento non può, di per sé, costituire presupposto per il risarcimento del danno.

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