Violazione del principio di segretezza dell’offerta economica

Roberto Fusco
02 Settembre 2016

L'inserimento nell'offerta tecnica di un elemento che consenta di ricostruire una porzione consistente dell'offerta economica viola il principio di segretezza il quale comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle offerte tecniche, è inderogabilmente preclusa al seggio di gara la conoscenza (diretta o indiretta) del valore dell'offerta economica, per evitare ogni possibile influenza sulla valutazione dell'offerta tecnica.

La sentenza ha ad oggetto l'aggiudicazione di un appalto per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo delle aziende del Servizio Sanitario Regionale della Regione Piemonte.

Tra le varie censure di illegittimità mosse dalla società ricorrente trova accoglimento quella diretta a contestare la violazione del principio della separazione tra offerta tecnica ed offerta economica.

Il Collegio ricorda come il principio della segretezza dell'offerta economica è presidio dell'attuazione dei principi d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, predicati dall'art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio dei concorrenti, intendendosi così garantire il corretto, libero ed indipendente svolgimento del processo intellettivo che si conclude con il giudizio sull'offerta tecnica e, in particolare, con l'attribuzione dei punteggi ai singoli criteri con i quali quest'ultima viene valutata (in tal senso: TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I, 12 novembre 2013, n. 526; Cons. St., Sez. V, 15 luglio 2013, n. 3841; Cons. St., Sez. V, 12 novembre 2015, n. 5181).

Nel caso di specie la società controinteressata ha inserito nell'offerta tecnica elementi economici che consentono di determinare lo sconto previsto e, quindi, di rilevare una porzione significativa dell'offerta economica alterando la serenità e l'imparzialità valutativa della commissione giudicatrice.

Più precisamente nell'offerta tecnica è stata indicata la “riduzione del 20% del costo delle polizze”, elemento economico direttamente influente sulla determinazione della provvigione e come tale inammissibile in tale sede.

Infatti, l'incidenza di tale riduzione è agevolmente percepibile raffrontandola col valore stimato dell'appalto quantificato nel disciplinare del bando e rappresentato proprio dal compenso da corrispondere al broker, espresso come percentuale dei premi assicurativi.

Quindi, l'elemento inserito nell'offerta tecnica ha consentito di ricostruire una porzione consistente dell'offerta economica con la conseguente violazione del citato principio di segretezza secondo il quale, fintanto che non sia conclusa la valutazione dell'offerta tecnica, deve essere preclusa la conoscenza alla commissione giudicatrice dell'offerta economica per evitare indebiti condizionamenti nella valutazione dell'offerta tecnica.

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