ANAC: aggiornate le Linee guida n. 7. Dal prossimo 30 ottobre sarà in vigore il registro degli affidamenti in house

02 Ottobre 2017

L'ANAC ha pubblicato l'aggiornamento delle Linee guida n. 7, previste dall'art. 192, comma 1 del Codice, recanti la disciplina per l'iscrizione al registro degli affidamenti in house. A partire dal 30 ottobre 2017 i soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nell'Elenco (individuati al punto 3 delle stesse Linee guida) potranno presentare all'Autorità la relativa domanda e, a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituirà "presupposto legittimante l'affidamento in house" (pt 9.2 Linee guida).

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 56 del 2017 (decreto “correttivo” al Codice), l'ANAC ha aggiornato le Linee guida n. 7, recanti «Istituzione dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50».

Lo schema del testo aggiornato era stato trasmesso al Consiglio di Stato che aveva fornito il proprio parere positivo formulando delle osservazioni. Nel testo definitivo delle Linee guida, l'ANAC ha recepito tutte le osservazioni formulate dalla Commissione Speciale.

Nel dettaglio, l'aggiornamento delle Linee guida n. 7 riguarda:

(i) i punti 5.7 e 8.8 delle Linee guida, modificati in ragione dell'abrogazione, da parte del suddetto “correttivo” del potere di “raccomandazione vincolante”. L'ANAC, accertata la sopravvenuta carenza dei requisiti che devono essere posseduti per l'iscrizione nell'elenco, dopo aver disposto la cancellazione dallo stesso (così precludendo all'Amministrazione di operare con nuovi affidamenti in house), potrà contestare i contratti in corso, esercitando i nuovi poteri previsti dall'art. 211, comma 1-bis, 1-ter, (su cui si v. la Bussola di M. LIPARI, La legittimazione processuale speciale dell'ANAC);

(ii) il punto 4.1 delle Linee guida con riferimento al soggetto avente titolo alla presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco. La disposizione precisa che la presentazione della domanda presuppone la registrazione e l'accreditamento del soggetto preposto alla sua presentazione al sistema di autenticazione dell'Autorità e le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di iscriversi presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), cosicché l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che intende richiedere l'iscrizione deve essere necessariamente iscritta in AUSA. Pertanto, al fine di semplificare le procedure di accreditamento, le linee guida specificano che la domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente.

(iii) il punto 7.1 delle Linee guida che è stato integrato con la seguente previsione «In caso di inerzia e/o ritardo dell'ente istante a comunicare le variazioni circa la composizione del controllo analogo congiunto, l'Ufficio può procedere alle variazioni anche su iniziativa degli altri enti partecipanti alla compagine che esercita il controllo analogo congiunto sull'organismo in house». La modifica mira a non pregiudicare, nelle ipotesi di “controllo congiunto”, i diritti delle singole amministrazioni, sia in fase di prima iscrizione, ma soprattutto nella comunicazione delle variazioni di assetto.

(iv) il punto 9.2. riguardante la disciplina transitoria. È stato precisa che dal 30 ottobre 2017 i soggetti individuati al punto 3 delle stesse Linee guida potranno presentare all'Autorità la domanda di iscrizione nell'Elenco e che «a far data da tale momento, la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house» precisando che «la mancata trasmissione all'Autorità delle informazioni o dei documenti richiesti con l'applicativo on line di cui al punto 4.4, oppure, richiesti dagli Uffici in corso di istruttoria, o la trasmissione di informazioni o documenti non veritieri da parte dei soggetti di cui al punto 3, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 213, comma 13, del Codice dei contratti pubblici».

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