Sulle fattispecie in cui risulta applicabile il decisum di Cons. St., Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 10

Redazione Scientifica
25 Ottobre 2016

Il Collegio ha ritenuto non invocabile, nel giudizio sottoposto nella specie al proprio scrutinio, quanto affermato da Cons. St., Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 10...

Il Collegio ha ritenuto non invocabile, nel giudizio sottoposto nella specie al proprio scrutinio, quanto affermato da Cons. St., Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 10 (decisione che ha esteso l'obbligo della dichiarazione sostituiva, attestante l'assenza di condanne penali, agli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed ai direttori tecnici delle società cedenti, che con i contratti di cessione d'azienda, stipulati un anno prima della pubblicazione del bando, hanno ceduto attività comprensive di requisiti (per es. Categorie SOA, certificati di qualità e requisiti economico-finanziari e/o di capacità tecnica), di cui i cessionari si sono avvalsi nella partecipazione alle gare di appalti pubblici; in particolare, secondo il Tar per la Basilicata, il precitato principio giurisprudenziale non era applicabile al caso di specie, posto che la cessione di azienda disposta in favore della Società aggiudicataria afferiva ad un'attività che non doveva essere espletata all'esito della procedura di gara.

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