Sulla gratuità del soccorso istruttorio nel caso di autosufficenza delle dichiarazioni originariamente rese

02 Novembre 2016

La sanzione pecuniaria ex art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 non è dovuta nelle ipotesi in cui con la nuova dichiarazione resa nel sub-procedimento di soccorso istruttorio il concorrente meglio chiarisca un'informazione già arguibile dalla dichiarazione depositata al momento della presentazione dell'offerta.

Com'è noto, sia l'art. 38, comma 2-bis, del (pre)vigente d.lgs. n. 163 del 2006, sia l'art. 83, comma 9, dell'attuale d.lgs. n. 50 del 2016 stabiliscono che nelle ipotesi di gravi omissioni da parte del concorrente, quest'ultimo sia tenuto, all'atto della regolarizzazione della sua offerta, a corrispondere alla Stazione appaltante una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria.

Con la pronuncia in esame il TAR Napoli aggiunge un nuovo tassello nell'interpretazione di tale controverso istituto. Il TAR Napoli, infatti, con una pronuncia che – a quanto mi consta – non trova precedenti, stabilisce che la predetta sanzione pecuniaria non sia dovuta nel caso in cui la Stazione appaltante attivi il soccorso istruttorio al fine di ricevere dal concorrente un chiarimento già in nuce intuibile dalla documentazione depositata al momento della presentazione dell'offerta.

Nella sentenza di cui di discorre si legge, infatti, che il meccanismo integrativo deve essere non oneroso ogniqualvolta «la precisazione resa in sede di soccorso istruttorio [si] configur(i) [alla stregua di] un chiarimento non essenziale di mera specificazione del contenuto di una dichiarazione ex se sufficientemente comprensiva». Da qui la ritenuta «irrilevanza dell'omesso pagamento della somma (...) non ritualmente richiesta» dalla Stazione appaltante.

Ne deriva, a cotrariis, che la sanzione pecuniaria in questione è dovuta solo ed esclusivamente nei casi in cui la documentazione depositata in sede di gara e le relative dichiarazioni siano effettivamente incomplete e non anche quando da una più attenta lettura delle stesse si possano desumere tutte informazioni che il concorrente è tenuto a fornire all'atto della presentazione della sua offerta.

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