Un interessante arresto del Consiglio di Stato in ordine ai criteri per quantificare il danno

Redazione Scientifica
02 Novembre 2016

La sentenza esclude la richiesta risarcitoria relativa al c.d. danno emergente lamentato dall'appellante in ordine alle spese per la partecipazione alla gara...

1. La sentenza esclude la richiesta risarcitoria relativa al c.d. danno emergente lamentato dall'appellante in ordine alle spese per la partecipazione alla gara: la partecipazione non è un effetto lesivo, ma è solo il presupposto di base nel cui contesto si è poi manifestato il fatto lesivo.

2. Il Collegio ha precisato che il lucro cessante, cioè il mancato guadagno per ingiusta collocazione in graduatoria, va commisurato sull'importo offerto in gara, altrimenti un calcolo fatto sull'importo a base d'asta porterebbe ad un indebito arricchimento.

3. Il lucro cessante è stato calcolato nel 10% dell'importo offerto dall'appellante, composto come segue: (a) il 7% appare misura congrua, perché l'appellante non ha dato la dimostrazione di un'inerzia di personale e mezzi nelle more dell'esecuzione delle opere (per tutte Cons. Stato, V, 18 novembre 2010 n. 8091); nondimeno il parametro di quantificazione non appare riducibile al minimo corrente del 5%, vista la certezza, a quel punto, che in un ipotetico svolgimento della procedura senza i vizi riscontrati, l'appellante sarebbe risultata aggiudicataria; (b) il 3% corrisponde alla perdita di chances stimabile in via equitativa e commisurabile alla media di tale forma di risarcimento secondo la giurisprudenza (Cons. Stato, VI, 9 giugno 2008 n. 2751, id., IV, 15 febbraio 2005 n. 478).

4. Su tali somme, progressivamente rivalutate, il Collegio ha riconosciuto gli interessi nella misura legale secondo il tasso vigente all'epoca della stipulazione del contratto, a decorrere dalla data della stipulazione medesima e fino a quella di deposito della decisione; ciò in funzione remunerativa e compensativa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.

5. Su tutte le somme dovute il Consiglio di Stato ha riconosciuto la decorrenza degli interessi legali dalla data di deposito della sentenza di appello fino all'effettivo soddisfo (Cons. St., IV, 15 febbraio 2005 n. 478).

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