Sulla sindacabilità della predeterminazione di una soglia qualitativa minima di sbarramento

Francesco Pignatiello
02 Dicembre 2016

La predeterminazione di una soglia qualitativa minima di sbarramento esprime una scelta della Stazione Appaltante, sindacabile solo in caso di abnormità, sviamento o manifesta illogicità, volta a privilegiare offerte particolarmente apprezzabili dal punto di vista tecnico, con conseguente valutazione negativa di quelle offerte che, pur potendo apparire convenienti sotto il profilo economico, possano, però, essere a priori riconosciute come non conformi rispetto a determinati standard minimi già individuati.

Il TAR ha chiarito che la stazione appaltante, laddove decida di fissare una soglia minima di punteggio che i concorrenti debbano necessariamente acquisire in relazione a taluni criteri di valutazione dell'offerta tecnica, gode di ampi margini di discrezionalità, al pari di quelli garantiti per la determinazione dei criteri per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla scelta di una soglia di sbarramento è consentito unicamente nei casi di abnormità, sviamento o manifesta illogicità e che l'appropriatezza della stessa viene meno per irragionevolezza solo in caso di previsione di una soglia prossima al punteggio massimo conseguibile.

La predeterminazione di una soglia di sbarramento, infatti, esprime una scelta della stazione appaltante volta a privilegiare offerte particolarmente apprezzabili dal punto di vista tecnico: la ratio è quella di addivenire, ai fini della singola, particolare procedura contrattuale, ad un livello qualitativo delle offerte particolarmente elevato, sì da comportare l'esclusione di quelle che, pur magari astrattamente convenienti sul piano economico, non raggiungano però, sul versante qualitativo, lo standard che l'amministrazione si prefigge.

Applicando tali principi, nella specie il TAR ha ritenuto legittima la scelta di una soglia di sbarramento che seppur molto superiore a un livello di astratta sufficienza, rimane comunque ancora sensibilmente al di sotto del punteggio massimo conseguibile, non potendosi considerare manifestamente irragionevole tale predeterminazione anche avuto riguardo alla natura, delicata e complessa, del servizio oggetto di affidamento.

Per il diverso profilo trattato dalla sentenza, inerente ai compiti del R.U.P. nelle gare da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si rinvia a Casi e Sentenze.

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