Sulle modalità da seguire per modificare il bando di gara

03 Febbraio 2017

Le modifiche al bando devono avere la medesima forma di pubblicità osservata in concreto dall'Amministrazione per il bando. La modifica concernente il termine per la presentazione delle offerte costituisce emendamento di un elemento essenziale per la partecipazione dei concorrenti alla gara che richiede le medesime forme pubblicitarie del bando.

Per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, le modifiche al bando devono avere la medesima forma di pubblicità osservata in concreto per questo. Mentre nel caso di specie la disposta proroga dei termini per la presentazione delle offerte è stata pubblicata solo sul sito aziendale in luogo della pubblicazione altresì sulla G.U. UE e presso l'Osservatorio dei contratti pubblici.

Il che è avvenuto in violazione del principio di necessaria corrispondenza di formalità pubblicitarie tra bando e successive rettifiche, valido anche per le concessioni di servizi (v., sul punto, Cons. St., Sez. V, 23 dicembre 2016, n. 4916), in quanto costituente irrinunciabile attuazione e fondamentale garanzia di quel principio di «adeguata pubblicità», sopra ricordato, previsto anche all'art. 30 d. lgs. n. 163 del 2006 per le concessioni di servizi.

Il Collegio ha così escluso che agli avvisi in esame potesse applicarsi la previsione dell'art. 66, comma 7, d. lgs. n. 163 del 2006, siccome modificata dall'art. 26, comma 1, d.l. n. 66 del 2014, conv., con modificazioni, dalla l. n. 89 del 2014, secondo cui «la pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IXA, avviene esclusivamente in via telematica», poiché è evidente che il cambiamento del termine – qui prima ampliato e poi ridotto – per la presentazione delle offerte, in origine previsto dal bando, non costituisce una mera informazione complementare o aggiuntiva rispetto alle previsioni di questo, ma una modifica di un elemento essenziale per la partecipazione dei concorrenti alla gara, richiedente le medesime forme pubblicitarie del bando.

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