Clausola di salvaguardia occupazionale
03 Marzo 2017
In sede di verifica di congruità di un'offerta occorre considerare che la clausola di salvaguardia occupazionale prevista dalla lex specialis deve sempre intendersi in modo elastico e compatibile con l'organizzazione aziendale e la specifica progettazione del servizio da parte dell'aggiudicatario, e non può impedire, ferma restano la tendenziale salvaguardia del rapporto lavorativo, processi di mobilità presso sedi e cantieri vicini ove l'aggiudicatario già opera in esecuzione di altri appalti; pertanto, in relazione a tale ultima circostanza, legittimamente l'offerta può essere giustificata con il riferimento ad agevolazioni connesse alla clausola di salvaguardia. |