Sulla discrezionalità della S.A. in ordine al rapporto percentuale fra la componente economica e la componente tecnica dell'offerta

Leonardo Droghini
03 Marzo 2017

Rientra nella discrezionalità della S.A. la scelta del rapporto percentuale tra l'offerta economica e l'offerta tecnica; la ragionevolezza di tale rapporto percentuale non è aspetto che si possa giudicare in astratto, bensì in funzione di quelle che devono essere – caso per caso - le effettive prestazioni contrattuali richieste ai partecipanti ad una gara, potendo essere predominante una componente rispetto all'altra.

Con la sentenza in epigrafe il Consiglio di Stato ha riformato la decisione di primo grado con la quale è stata giudicata arbitraria la scelta della S.A. di attribuire importanza esclusiva alla componente economica dell'offerta rispetto a quella della componente tecnica, determinando così uno squilibrio tra i pesi interni dell'offerta.

La procedura, impostata sull'offerta economicamente più vantaggiosa, riguardava l'affidamento del servizio di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato per le strutture della Croce Rossa Italiana nella regione Liguria. La S.A. assegnava un peso predominante alla componente economica dell'offerta, che avrebbe inciso per il 78, 65 per cento sul punteggio generale, a scapito di quello assegnato all'offerta tecnica.

Il Consiglio di Stato, premesso che un rapporto di (sostanzialmente) 80 a 20 tra i due fattori valutativi non può indurre a far ritenere che il secondo sia del tutto annullato, afferma che la calibratura del rapporto percentuale fra le due componenti è decisione riservata alla S.A., con doveroso rispetto delle sue scelte discrezionali fino a che le stesse rientrino nel canone della ragionevolezza. La valutazione della correttezza o meno della proporzione di tale rapporto percentuale non si può giudicare in astratto, ma sulla base delle effettive prestazioni contrattuali che, caso per caso, sono richieste ai partecipanti a una gara.

L'applicazione dei richiamati principi alla fattispecie – che riguardava servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, in relazione ai quali la qualità del lavoro richiesto non ha un ruolo dirimente – induce il Consiglio di Stato a ritenere sufficientemente comprovato che la componente tecnica dell'offerta assumesse un ruolo puramente secondario all'interno della complessiva valutazione dell'oggetto dell'appalto, perciò il rilevato rapporto di 20 a 80 non può dirsi scelta irragionevole.

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