ANAC: pubblicato il nuovo Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

03 Marzo 2017

L'ANAC ha adottato il nuovo regolamento concernente l'esercizio dell'attività di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui agli artt. 211, comma 2, e 213, comma 3, lettere a), b), g), del Codice dei contratti pubblici.

Il nuovo Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività di vigilanza sui contratti pubblici da parte del'ANAC, sostituendo il precedente regolamento del 29 dicembre 2014 adottato anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016.

Con riferimento alla fase di iniziativa procedimentale il Regolamento prevede che il procedimento può essere attivato d'ufficio, nel caso di mancato adeguamento della stazione appaltante alle osservazioni formulate dall'Autorità ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la vigilanza collaborativa, ovvero a seguito di mancato adeguamento al parere di precontenzioso vincolante di cui all'art. 211, comma 1 del codice. Il regolamento prevede poi che il procedimento possa essere aperto anche a iniziativa di parte, facendo seguito ad apposita segnalazione, a condizione che la stessa non sia presentata in forma anonima, che sia sufficentemente chiara, che non sia manifestamente infondata o esulante dalla materia dei contratti pubblici, poiché in caso contrario ne è disposta l'archiviazione.

Il regolamento riconosce ampie garanzie procedimentali alle stazioni appaltanti e ai controinteressati portatori di interessi diretti, concreti e attuali. Spiccano in particolare l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento (art. 13), la possibilità di partecipare all'istruttoria consentendo l'accesso agli atti ex l. n. 241 del 1990, la presentazione di memorie, documenti, deduzioni e pareri (art. 14), ovvero la richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti (art. 15). Il dirigente dell'ufficio competente, che assume anche il ruolo di responsabile del procedimento, potrà disporre audizioni (art. 16) ovvero chiedere al Consiglio di svolgere attività ispettiva secondo le prescrizioni recate nelle Linee Guida del 25 novembre 2015.

Il regolamento prevede che i termini del procedimento possano essere sospesi una sola volta e per una durata non superiore a 30 giorni, ove si rendano necessarie integrazioni istruttorie. Il responsabile del procedimento predispone la comunicazione delle risultanze istruttorie entro 180 giorni dalla data di comunicazione di avvio (fatta salva la sospensione dei termini), con la quale l'Autorità comunica alla stazione appaltante e ai controinteressati il possibile esito dell'istruttoria. Nel caso in cui il procedimento sia preordinato all'adozione di una raccomandazione vincolante ovvero se l'istruttoria sia particolarmente complessa o l'affidamento rivesta particolare rilevanza economica e sociale, la comunicazione è sottoposta alla preventiva approvazione del Consiglio. Ricevuta la comunicazione delle risultanze istruttorie, ai destinatari è riconosciuta la possibilità di formulare controdeduzioni, ovvero manifestare la volontà di conformarsi alle indicazioni fornite entro un termine compreso tra 10 e 30 giorni. Entro 60 giorni dalla ricezione della risposta ovvero dalla scadenza del termine assegnato, il dirigente sottopone al Consiglio una proposta di delibera, salvo che ritenga di disporre l'archiviazione ovvero che la stazione appaltante dichiari di volersi conformare alle indicazioni formulate. In tali casi il procedimento può concludersi con l'adozione di una nota dirigenziale, che deve essere previamente autorizzata dal Consiglio se il procedimento era avviato per l'adozione di una raccomandazione vincolante.

Al termine del procedimento il Consiglio può adottare una delle seguenti decisioni: a) presa d'atto che la stazione appaltante ha adottato nel caso esaminato buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione; b) raccomandazione di cui all'art. 213, comma 1, del codice per atti illegittimi o irregolari relativi alla procedura di gara o all'esecuzione del contratto; c) raccomandazione vincolante ai sensi dell'art. 211, comma 2, del codice, per atti della procedura di gara in cui siano riscontrate gravi violazioni, nelle ipotesi tipizzate dall'art. 12, comma 2, del Regolamento.

Ove l'Autorità adotti una raccomandazione vincolante invita la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere gli eventuali effetti degli atti illegittimi (art. 22 reg.).

Ove invece l'Autorità adotti una raccomandazione non vincolante, invita la stazione appaltante a rimuovere le illegittimità e irregolarità degli atti di gara o relative alla fase di esecuzione del contratto. La stazione appaltante è tenuta a dare riscontro entro un termine compreso tra 10 e 45 giorni dal ricevimento della decisione (art. 23 reg.).

In caso di mancato riscontro da parte della stazione appaltante il responsabile del procedimento informa il competente ufficio dell'Autorità per l'avvio del procedimento sanzionatorio, ex art. 211, comma 2, secondo periodo, ovvero ex art. 213, comma 13, del codice, a seconda se, rispettivamente, trattasi di raccomandazione vincolante o meno.

È prevista la possibilità di conclusione del procedimento in forma semplificata con determina dirigenziale nei casi in cui non sussistano dubbi interpretativi ovvero sia applicabile al caso una precedente pronuncia dell'Autorità. In tali casi l'atto conclusivo sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento e la comunicazione di risultanze istruttorie, essendo tuttavia sottoposto alla previa autorizzazione del Consiglio nei casi in cui viene adottata una raccomandazione vincolante (art. 21 reg.).

Il Regolamento disciplina inoltre l'attività di vigilanza sulle procedure in casi di somma urgenza e di protezione civile, di cui all'art. 163 del codice, nelle quali la stazioni appaltante deve trasmettere all'Autorità una serie di atti e documenti ulteriori e, ove emergano rilevanti irregolarità, il Regolamento dispone l'avvio del procedimento previsto dall'art. 13 (art. 24 reg.).

L'art. 26, rubricato “disposizioni transitorie”, stabilisce che il Regolamento trova applicazione alle segnalazioni già pervenute entro la data della sua entrata in vigore e per le quali non sia ancora stato avviato il procedimento. Nel caso di raccomandazione vincolanti, il regolamento si applica solo nel caso in cui gli atti di gara oggetto di istruttoria siano successivi all'entrata in vigore del codice. Per quanto riguarda infine i nuovi limiti edittali delle sanzioni amministrative di cui all'art. 213, comma 13, gli stessi non si applicano ai procedimenti di vigilanza già avviati al momento di entrata in vigore del codice.

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