Sull’applicabilità del rito di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a.

Redazione Scientifica
17 Marzo 2017

Ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. i provvedimenti di ammissione ai procedimenti di affidamento di pubblici lavori, servizi e...

Ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a. i provvedimenti di ammissione ai procedimenti di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, «all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali», devono essere impugnati entro 30 giorni dalla loro «pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 29 D.Lg.vo n. 50/2016», specificando che «l'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti del procedimento di affidamento».

Quand'anche la stazione appaltante non fornisca la prova della pubblicazione sul suo sito dei provvedimenti di ammissione alla gara atti a far decorrere, ai sensi dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., il termine per procederne all'impugnazione, va dichiarato irricevibile il ricorso proposto oltre trenta giorni dalla seduta pubblica cui abbia partecipato un rappresentante dell'impresa istante e nella quale la commissione giudicatrice, dopo aver verificato la correttezza della documentazione amministrativa, abbia ammesso al prosieguo di gara altri operatori economici.

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