La sindacabilità in sede giurisdizionale dei criteri e sottocriteri di valutazione delle offerte

03 Aprile 2017

L'individuazione dei criteri e sottocriteri per procedere alla valutazione delle offerte dei partecipanti ad una gara è censurabile soltanto laddove sia affetta da palese illogicità o da travisamento dei fatti, risultante da una serie di elementi idonei allegati dal ricorrente, e non già dalle mere doglianze dello stesso circa la portata anticoncorrenziale dei parametri scelti. Tale valutazione rientra nella discrezionalità tecnica ed è insindacabile dal giudice amministrativo, salvo emergano macroscopici vizi di illogicità ed irrazionalità.

Il caso in esame origina dal provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata di una gara avente ad oggetto l'esternalizzazione di servizi relativi al rilascio di visti d'ingresso in Italia, normati dall'art. 43 reg. (CE) n. 810/2009 del 13 luglio 2009 “Codice comunitario dei visti”. La ditta seconda classificata impugnava il provvedimento di affidamento, i criteri di valutazione delle offerte contenuti nel bando di gara e i verbali della Commissione, sostenendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari aspetti.

Le previsioni di detta normativa circa le modalità di pagamento consentono di inquadrare il rapporto tra la stazione appaltante e l'operatore economico nell'ambito di una concessione di servizi ex art. 3, comma 1, lett. vv), d.lgs. n. 50 del 2016; da ciò consegue che l'aggiudicazione segue le previsioni dettate dall'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016.

Così sinteticamente ricostruita la vicenda, la sentenza in commento– ponendosi su un solco giurisprudenziale ormai consolidato- ribadisce come l'individuazione dei criteri e sottocriteri per procedere alla valutazione delle offerte dei partecipanti sia censurabile soltanto laddove risulti affetta da palese illogicità o da travisamento dei fatti. Di tali vizi occorrerà allegare una serie di elementi idonei a dimostrarne la sussistenza, non potendo ovviamente gli stessi essere riscontrati sulla base delle mere affermazioni di un concorrente che si dolga della portata anticoncorrenziale dei parametri scelti in concreto, tali da rendergli “di fatto impossibile” competere con altre imprese e tali da non tener conto dei suoi elementi di forza.

Si tratta di evenienze “di fatto”, che di per sé non consentono di ritenere integrati vizi di legittimità dei criteri in oggetto.

Come più volte sottolineato dalla giurisprudenza, la valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, a fronte di criteri valutativi puntualmente enunciati nel bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica e tale da far ritenere tale valutazione insindacabile dal giudice amministrativo se non in presenza di macroscopici vizi di illogicità ed irrazionalità (così, Cons. St., Sez. III, 15 gennaio 2016, n.112).

Fermo restando, da ultimo, il divieto di fissare nuovi criteri o sub-criteri di valutazione delle offerte in seguito alla loro presentazione, le Commissioni possono fissare mere specificazioni o chiarimenti dei criteri già fissati dal bando, in ossequio alla garanzia di un certo margine di discrezionalità connaturato al giudizio di merito della Commissione che altrimenti risulterebbe totalmente vincolato al novero dei criteri e subcriteri elencati nella lex specialis della gara (Cons. St., Sez. V, 20 settembre 2016, n. 3911; Cons. St., Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4812)

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