La gara non deve essere annullata se l’offerta valida è una sola

03 Maggio 2016

È illegittimo l'annullamento di tutti gli atti della gara con contestuale indizione di una nuova procedura ai sensi dell'art. 69 R.d. n. 827 del 1924, quando la presenza di un'unica offerta deriva dall'esclusione delle altre concorrenti. La disposizione, invero, si riferisce esclusivamente al caso in cui ad una gara sia stata presentata una sola offerta avendovi partecipato un unico concorrente. A conferma della generale facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, l'art. 55, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, solo se e quando tale possibilità sia stata espressamente prevista dal bando di gara.

Il TAR dichiara illegittimo l'annullamento di tutti gli atti della gara in corso e la contestuale indizione di una nuova procedura ai sensi dell'art. 69 R.d. 23 maggio 1924 n. 827 nell'ipotesi in cui la sussistenza di un'unica offerta derivi dall'esclusione delle altre concorrenti.

Nella specie, nel corso di una gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, una delle due società partecipanti viene esclusa in ragione dell'accertata irregolarità dell'offerta presentata. La stazione appaltante, di conseguenza, dapprima aggiudica la gara all'unica società rimasta in gara, ma poi, mutando posizione, annulla tutti gli atti della procedura in corso ex artt. 69 R.d. 23 maggio 1924 n. 827 e 81, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Il Collegio evidenzia che il richiamato art. 69 si riferisce esclusivamente al caso in cui alla gara abbia partecipato un unico concorrente, sicché soltanto in una simile fattispecie non è possibile l'aggiudicazione, a meno che non sia stato preventivamente stabilito il contrario nel bando; tale ipotesi, tuttavia, non può essere assimilata al caso in cui la sussistenza di un'unica offerta derivi dalla circostanza che le altre partecipanti sono state escluse a causa di violazioni delle disposizioni attinenti alla procedura di gara (negli stessi termini Cons. St., Sez. VI, 6 maggio 2008, n. 2016).

La riferita interpretazione dell'art. 69, aggiunge la sentenza, è supportata da quanto disposto dall'art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 che, demandando al bando di gara la possibilità di prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una o due sole offerte valide, sottintende, a contrario, la generale possibilità di aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida.

Il TAR rileva, infine, che nel caso di specie neppure può invocarsi l'art. 81, comma 3, d.lgs. 163 del 2006, che legittima le stazioni appaltanti a non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto: l'amministrazione aggiudicatrice, invero, non ha formulato alcuna valutazione circa l'inadeguatezza dell'unica offerta valida rimasta.

Per i suddetti motivi, il Collegio accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e obbliga la stazione appaltante – ove la verifica dei requisiti in capo alla società aggiudicataria abbia esito positivo – al risarcimento del danno subito in ragione del ritardo nell'affidamento del servizio.

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