Redazione di perizie di variante e rilevanza in punto di qualificazione

03 Maggio 2017

L'approvazione delle perizie di variante da parte della stazione appaltante non inficia la rilevanza della redazione delle stesse da parte di un diverso autore materiale in punto di qualificazione di quest'ultimo, in quanto è in virtù dello svolgimento del servizio che si acquisiscono le capacità richieste ai fini della qualificazione in successive procedure di affidamento di servizi di progettazione da parte di soggetti pubblici, mentre è irrilevante a questo fine l'atto di approvazione dell'amministrazione.

Il Collegio ha ritenuto che, seppure effettivamente le perizie di variante siano approvate, a norma di legge, dalla stazione appaltante, ciò non permette di identificarla quale autrice materiale dell'attività di progettazione svolta, dal momento che, ai sensi degli artt. 90 e 97 del d.lgs. n. 163 del 2006, l'approvazione è l'atto con cui l'autorità amministrativa fa proprio il progetto di opere pubbliche redatto da altri. Dalla ricostruzione del quadro normativo primario e secondario della materia si evince che, ai fini della maturazione dei requisiti, non è determinante l'approvazione del progetto di opera pubblica, che deve essere sempre emessa dall'amministrazione, ma chi abbia concretamente svolto tale attività professionale. Ciò è evidente sulla base del rilievo che è in virtù dello svolgimento di questo servizio che si acquisiscono le capacità richieste ai fini della qualificazione in successive procedure di affidamento di servizi di progettazione da parte di soggetti pubblici, mentre è irrilevante a questo fine l'atto di approvazione dell'amministrazione. Nessun rilievo ha peraltro, secondo il Collegio, il fatto che l'attività di progettazione svolta per conto dell'amministrazione riguardi il progetto originario o varianti dello stesso, in quanto né il d.lgs. n. 163 del 2006, né il relativo regolamento di attuazione operano alcuna distinzione a questo riguardo, dal momento che in entrambi i casi di tratta della medesima attività dal punto di vista ontologico e che quindi non avrebbe alcun valido fondamento giustificativo discriminare sul piano della qualificazione il professionista che abbia redatto una perizia di variante rispetto all'autore del progetto originario. La sentenza ha poi riformato il decisum di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la redazione di una perizia non rientra in nessuno dei livelli di progettazione previsti per i lavori pubblici dall'art. 93 d.lgs. n. 163 del 2006, costituendo attività di mero supporto alla progettazione, per cui non può essere utilmente valutato ai fini della qualificazione per l'affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura ai sensi dell'art. 263 d.P.R. n. 207 del 2010, affermando che, viceversa, ciò che rileva ai fini della qualificazione per l'affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura ai sensi dello stesso art. 263 è lo svolgimento di una delle attività di cui al richiamato art. 252 dello stesso regolamento, tra cui anche le attività di supporto alla progettazione.