Termine per l’adozione del provvedimento interdittivo a contrarre con le P.A. e a partecipare a gare pubbliche
03 Maggio 2017
In base all'art. 36 bis, commi 1 e 2, d.l. n. 223 del 2006, conv. in l. n. 248 del 2006, e alla circolare n. 1733 del 3 novembre 2006 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il provvedimento interdittivo a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche deve essere adottato nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione dei lavori, da emanarsi “tempestivamente”, una volta acquisita la documentazione. Detto termine, seppur non perentorio, può essere derogato solo in presenza di congrue ragioni giustificative richiamate nel provvedimento. |