Quando la comunicazione di avvio del procedimento non è dovuta per il provvedimento di esclusione dalla gara

Redazione Scientifica
03 Maggio 2017

Il provvedimento di esclusione da una gara, emesso a seguito dell'esito negativo del riscontro del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale...

Il provvedimento di esclusione da una gara, emesso a seguito dell'esito negativo del riscontro del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, ai sensi dell'art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto la determinazione di esclusione non ha natura di atto di autotutela, non possedendo alcuna funzione conclusiva; essa si viene ad inserire in una sequenza procedimentale della cui pendenza il concorrente deve giocoforza essere a conoscenza, avendo presentato apposita domanda di partecipazione: lo svolgimento degli accertamenti finalizzati a riscontrare l'effettivo possesso, in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario, dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione, costituisce un passaggio procedimentale ampiamente conosciuto dai partecipanti, siccome delineato dal bando di gara e comunque desumibile dai principi generali.

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