Obbligo del cedente un ramo di azienda di richiedere il rilascio dell’attestazione di qualificazione
03 Agosto 2016
Il soggetto cedente un ramo di azienda che resti, comunque, in dotazione di requisiti sufficienti per una determinata qualificazione, non è esonerato dal chiedere a una Società Organismo di Attestazione quell' "attestazione di qualificazione” che - a norma dell'art. 60, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010 - costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.
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