Le indicazioni dell’ANAC in materia di acquisti in ambito sanitario

Luigi Seccia
03 Agosto 2016

Con l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 – approvato in via definitiva dall'ANAC e sottoposto al parere del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella P.A. – l'Autorità interviene a fornire indicazioni di carattere generale che dovranno essere attuate dalle singole amministrazioni nei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione.

Con l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 – approvato in via definitiva dall'ANAC e sottoposto al parere del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella P.A. – l'Autorità interviene a fornire indicazioni di carattere generale che dovranno essere attuate dalle singole amministrazioni nei propri Piani triennali di prevenzione della corruzione.

Tra le indicazioni fornite dall'Autorità si segnalano, per il loro impatto sul sistema delle commesse pubbliche, quelle inserite nel Capitolo VI del Piano, specificamente attinenti il processo di stipula dei contratti pubblici di appalto in ambito sanitario. Trattasi di indicazioni ulteriori rispetto a quelle già fornite dalla stessa ANAC con la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 e dirette a fronteggiare in modo sistematico le peculiarità del settore sanitario, concernenti taluni rilevanti profili di possibile conflitto di interesse da parte dei soggetti proponenti l'acquisto (che non solo sono spesso anche coloro che utilizzeranno i materiali acquistati ma che, non di rado, sono in contatto diretto con gli operatori economici interessati alla fornitura degli stessi materiali ed alla partecipazione alle procedure selettive all'uopo indette). L'autorità individua, pertanto, talune possibili misure correttive soffermandosi specificamente sull'esigenza di rafforzamento delle misure di trasparenza nel settore degli acquisti in ambito sanitario e sull'esigenza di individuare preventivamente apposite misure di controllo sugli acquisti disposti direttamente dalle singole committenti. Ciò anche in considerazione della profonda trasformazione derivante dall'introduzione di meccanismi di aggregazione della domanda in ambito sanitario (quale, ad esempio, la costituzione dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 d.l. 24 aprile 2014, n. 66).

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