Il cessionario può ottenere la SOA solo in caso di effettiva acquisizione degli elementi per la qualificazione

Marco Calaresu
03 Agosto 2016

Il conseguimento dell'attestazione SOA da parte del cessionario di un ramo d'azienda è subordinato alla dimostrazione dell'effettiva acquisizione nel suo patrimonio aziendale degli elementi sufficienti per ottenere le qualificazioni richieste. Come recentemente affermato dalla giurisprudenza, l'art. 76, comma 11, del d.P.R. n. 207 del 2010 deve essere interpretato nel senso che l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA non è cedibile, dato che viene rilasciata al termine di un procedimento istruttorio diretto ad accertare il possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo al solo soggetto giuridico che l'ha richiesta. Tali requisiti possono essere trasmessi ad altra azienda, ma il loro trasferimento implica la cancellazione o quantomeno il ridimensionamento dell'attestazione di qualificazione dell'azienda cedente; nel contempo il cessionario, ossia il soggetto destinatario dei requisiti, viene onerato a richiedere “ex novo” una propria attestazione SOA.

La sentenza ha respinto il ricorso con il quale un'impresa ha impugnato, sotto diversi profili, le note di decadenza dalle attestazioni, adottate dalla SOA all'esito di una verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, disposta dall'ANAC alla luce delle indagini preliminari condotte dall'A.G.O. sui requisiti posseduti da numerosi operatori attestati da tale SOA. Quest'ultima ha disposto la decadenza sulla base dell'insufficienza, ai fini qualificatori, dei negozi di cessione di ramo d'azienda mediante i quali la ricorrente aveva ritenuto di ottenere i necessari elementi aziendali per conseguire la categoria (OS30). Sul punto il TAR rileva che le dichiarazioni contenute negli atti negoziali di cessione sono eccessivamente generiche e non risultano pertanto sufficienti a garantire che i relativi effetti reali abbiano riguardato un complesso di beni e servizi effettivamente utili all'attività d'impresa nelle categorie indicate. Il Collegio richiama l'art. 76, comma 11, del d.P.R. n. 207 del 2010, il quale dispone che «ai fini dell'attestazione di un nuovo soggetto, nell'ipotesi in cui lo stesso utilizzi l'istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all'articolo 79 sono trasferiti al cessionario con l'atto di cessione. Nel caso in cui l'impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo». Al riguardo, il TAR richiama la recente interpretazione della norma prospettata dalla giurisprudenza di appello, secondo cui l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA non è cedibile, dato che viene rilasciata al termine di un procedimento istruttorio diretto ad accertare il possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo al solo soggetto giuridico che l'ha richiesta. Tali requisiti possono essere trasmessi ad altra azienda, ma il loro trasferimento implica la cancellazione o quantomeno il ridimensionamento dell'attestazione di qualificazione dell'azienda cedente; nel contempo, il cessionario, ossia il soggetto destinatario dei requisiti, viene onerato a richiedere "ex novo" una propria attestazione SOA (Cons. St., Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 70). Il TAR sottolinea quindi che il dato qualificante non è costituito dal documento-attestazione in sé e per sé considerato, quanto – come è ragionevole ritenere – dal compendio di mezzi d'opera in base al quale tale attestazione è stata ottenuta. In questo senso si spiega l'affermazione del Giudice d'appello, secondo cui l'attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA non è cedibile: ciò che è certamente cedibile – e deve essere ceduto per aversi conforme attestazione anche in capo al cessionario – è invero unicamente il complesso di requisiti utili ad ottenere la qualificazione.