Fasi della procedura di finanza di progetto

Redazione Scientifica
03 Agosto 2017

In materia di finanza di progetto, nella prima fase, limitata alla proposta di iniziativa privata, la valutazione della proposta è essenzialmente discrezionale...

In materia di finanza di progetto, nella prima fase, limitata alla proposta di iniziativa privata, la valutazione della proposta è essenzialmente discrezionale e richiede un giudizio di rispondenza dell'opera da realizzarsi all'interesse pubblico nonché dei costi di realizzazione e di gestione dei contrapposti benefici rivenienti al soggetto pubblico (v., ex plurimis, Cons. St., Sez. V, 26 giugno 2015, n. 3237).

Lo scopo della prima fase della procedura è quello, dunque, di addivenire alla puntuale definizione dell'interesse pubblico, attraverso la valutazione della fattibilità delle proposte presentate, anche a prescindere, dal loro numero (una o più di una).

Anche a fronte della pluralità di proposte, infatti, l'individuazione e la miglior specificazione del pubblico interesse non può che conseguire alla comparazione di esse.

La predeterminazione dei criterî è necessaria, ai sensi dell'art. 278, comma 4, d.P.R. n. 207 del 2010, solo in presenza della successiva ed eventuale fase di gara volta all'individuazione del concessionario (v., al riguardo, anche la determinazione n. 10 del 23 dicembre 2015 dell'ANAC).

La bozza di convenzione è per sua natura modificabile e, dunque, provvisoria, come si evince dal chiaro tenore letterale dell'art. 278, comma 4, d.P.R. n. 207 del 2010, sicché eventuali previsioni, che non collimino con la natura o la tipologia dell'instaurando rapporto contrattuale, ben possono essere modificate/integrate dal proponente, dovendosi ricordare che «nella fase di scelta del concessionario, il promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente».

Anche l'atto con il quale l'Amministrazione dichiara, nella prima fase del project financing, il progetto di una impresa preferibile, in quanto strettamente prodromico e direttamente finalizzato alla successiva dichiarazione di pubblico interesse, può essere impugnato immediatamente al giudice amministrativo quale atto lesivo della sfera giuridica di altra impresa, salvo, ovviamente, l'onere di impugnare, a pena di improcedibilità, il successivo provvedimento che conclude la fase, individuando il soggetto promotore e dichiarando il suo progetto di interesse pubblico, come è avvenuto nel caso di specie.

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