Inapplicabilità del “rito super-speciale” in caso di esclusione dalla gara disposta per una carenza formale o contenutistica dell’offerta economica

Redazione Scientifica
03 Agosto 2017

Quando l'esclusione dalla gara d'appalto venga disposta per una carenza formale o contenutistica propria dell'offerta economica...

Quando l'esclusione dalla gara d'appalto venga disposta per una carenza formale o contenutistica propria dell'offerta economica (e, non diversamente, in caso di vizi concernenti la formulazione dell'offerta tecnica), la quale emerga soltanto e necessariamente a seguito dell'apertura di essa, si è in una fase e in una tipologia di esclusione oggettivamente diverse rispetto a quelle contemplate dal comma 2-bis dell'art. 120 c.p.a., il quale si riferisce espressamente alla sola fase della “valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”, che precede l'apertura delle offerte e dalla quale dipende la possibilità stessa dell'impresa di partecipare alle successive fasi della procedura selettiva. Per queste ragioni si ritiene che, in dette ipotesi, debba applicarsi il “rito appalti” e non quello “super-speciale” di cui al comma 2-bis del citato art. 120 c.p.a.

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