Procedure di affidamento di servizi “semplificate”
28 Ottobre 2016
Se è vero che in relazione alle procedure di affidamento di servizi ai sensi dell'art. 125 d.lgs n. 163 del 2006, definite “semplificate”, l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura, è altresì vero che costituisce regola di buona amministrazione quella di prendere atto della circostanza che, laddove questi richieda di partecipare, non v'è ragione alcuna che legittimi l'Amministrazione a non rispondere chiarendo le ragioni del mancato invito. |