Linee guida: “Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”

04 Gennaio 2017

L'ANAC ha adottato, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, le Linee guida recanti indicazioni operative in materia di esclusioni e limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013.

Le Linee guida di attuazione dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. “decreto trasparenza”), modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, prevedono e specificano i casi di esclusione e limitazione dell'accesso civico generalizzato, definito come il diritto di chiunque di accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto n. 33 del 2013, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Le Linee guida ribadiscono la funzione dell'accesso generalizzato che, differentemente dall'accesso civico “semplice”, si configura come istituto autonomo ed indipendente da obblighi legislativi di pubblicazione, nonché come espressione del principio di trasparenza che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5-bis, comma 3).

Per quanto riguarda le limitazioni all'accesso generalizzato, poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni, le Linee guida distinguono due tipi di eccezioni, in base al tenore dell'art. 5-bis, commi 1, 2 e 3 del “decreto trasparenza”, al ricorrere delle quali le amministrazioni devono o possono, rispettivamente, rifiutare l'accesso generalizzato:

- Eccezioni assolute, ricorrenti nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso espressamente previsti dalla legge, esemplificate in maniera non esaustiva dalle Linee Guida, quali ad esempio i divieti di divulgazione previsti dalla normativa in materia di tutela della riservatezza, nonché i casi di cui all'art. 24, comma 1, l. n. 241 del 1990;

- eccezioni relative o “qualificate”, la cui individuazione è meno agevole poiché il legislatore non opera una generale e preventiva individuazione dei casi in cui è escluso l'accesso, ma rinvia a una attività valutativa che deve essere effettuata dalle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, per verificare se l'ostensione determini un pregiudizio concreto e probabile a determinati interessi indicati dal legislatore, conformemente alle indicazioni e ai chiarimenti offerti dalle Linee Guida. Si tratta in particolare dei casi in cui il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici elencati nel nuovo art. 5-bis, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013 (sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento, regolare svolgimento di attività ispettive), ovvero alla tutela degli interessi privati di cui al successivo comma 2 (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi proprietà intellettuale, diritto d'autore e segreti commerciali).

Le Linee Guida contengono infine un allegato recante “Guida operativa all'accesso generalizzato”, in cui sono fornite risposte a diversi quesiti inerenti l'ambito di applicazione della disciplina, il procedimento di accesso e le tecniche di tutela.

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