Affidamento in house: proposte di Linee Guida ANAC in materia di iscrizione all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori

Luigi Seccia
04 Gennaio 2017

Pubblicate le proposte di Linee Guida ANAC in materia di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Pubblicate le proposte di Linee guida elaborate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

Il documento, predisposto dall'Autorità ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – e, dunque, recante la formulazione provvisoria di Linee Guida che vengono qualificate espressamente come “vincolanti” dalla medesima Autorità – si propone di disciplinare il procedimento di iscrizione al predetto Elenco e si occupa di definire gli aspetti operativi connessi alla sua gestione e alla disamina delle domande di iscrizione che verranno presentate dagli operatori economici interessati all'iscrizione.

Nel rinviare alla lettura integrale del provvedimento, in questa primissima disamina dello stesso si segnala la disciplina predisposta con riferimento alle verifiche che verranno effettuate in capo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che faranno richiesta di iscrizione all'Elenco circa il possesso dei requisiti che consentono di effettuare affidamenti diretti a società in house (e segnatamente dei requisiti stabiliti dall'art. 5 del Codice e dagli artt. 4 e 16 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175). Tale disciplina rappresenta difatti un chiaro compendio dei presupposti legittimanti il ricorso al modulo operativo dell'in house providing e stabilisce dettagliatamente le verifiche preordinate all'iscrizione degli operatori economici nell'Elenco di che trattasi, differenziando siffatte verifiche in funzione delle diverse forme di in affidamento in house previste dall'art. 5 del Codice (vale a dire l'in house “classico”, l'in house “a cascata”, l'in house “verticale invertito” o “capovolto” e l'in house orizzontale).

Si segnala che, secondo la prassi oramai consolidata dell'ANAC, il documento in esame, predisposto all'esito di una preliminare fase di consultazione pubblica, ha una portata meramente provvisoria ed è destinato ad essere adottato definitivamente dall'Autorità solo dopo che il Consiglio di Stato e le competenti commissioni parlamentari avranno formulato i propri pareri al riguardo. Nelle more della definitiva entrata in vigore delle Linee Guida di che trattasi, resta valido quanto già evidenziato dall'Autorità con il comunicato del 3 agosto 2016 circa la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di procedere, a prescindere dall'inoltro della domanda di iscrizione all'elenco e sotto la propria responsabilità, all'affidamento diretto alle proprie società in house.

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