Anac: segnalazione al Governo e al Parlamento per un correttivo al nuovo Codice sul rating di impresa

03 Febbraio 2017

L'ANAC ha adottato l'Atto di segnalazione n. 2 del 1 febbraio 2017, recante una proposta di modifica degli articoli 83, comma 10, 84, comma 4 e 95, comma 13, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Con l'Atto di segnalazione n. 2 del 1 febbraio 2017, l'ANAC ha esercitato il potere previsto dall'art. 213, comma 3, lett. c) e d), del Codice, che attribuisce all'Autorità la facoltà di segnalare al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore, nonché di formulare al Governo eventuali proposte in ordine alle modifiche occorrenti alla normativa stessa.

L'atto di segnalazione n. 2/2017 indica la necessità di modificare l'attuale configurazione del sistema di rating d'impresa, previsto dagli articoli 83, comma 10, e 84, comma 4, del Codice, al fine di incrementare il tasso di efficienza del mercato dei contratti pubblici, garantendo la qualità delle prestazioni, il rispetto dei tempi e dei costi in fase esecutiva, configurando un sistema di semplice e certa applicazione. L'Atto di segnalazione rappresenta in particolare tre necessità:

1- estendere l'utilizzo del rating di impresa al sistema di valutazione dell'offerta, in luogo dell'attuale collegamento esclusivo dell'istituto con il sistema di qualificazione, come attualmente prevede l'art. 83, comma 10, del Codice. In particolare, secondo quando prospettato dall'Autorità, il sistema del rating di impresa dovrebbe essere costruito su base volontaria e riferirsi ai tre settori (lavori, servizi e forniture), permettendone l'utilizzo in sede di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa come elemento ulteriore e aggiuntivo rispetto a quelli già menzionati dall'art. 95, comma 13, del Codice, in luogo del rating di legalità.

2- configurare il sistema del rating di impresa con elementi che rappresentino chiari indici di past performance e che non comportino un aggravio degli oneri amministrativi e burocratici, tramite l'utilizzo di indicatori che limitino la discrezionalità e che non siano già utilizzati ad altri fini. A tal proposito, l'Autorità suggerisce l'espunzione dal testo dell'art. 83, comma 10, del Codice di tutti gli elementi “spuri”, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione), e quello al rating di legalità (che contempla elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità professionale, per lo più coincidenti con quelli di cui all'art. 80 del Codice), per prediligire invece un un sistema basato sull'esperienza “passata” degli operatori economici già presenti sul mercato, nonché sull'assenza di elementi penalizzanti “futuri” (es. assenza di contenzioso meramente pretestuoso, di risoluzioni contrattuali per inadempimento, di penali oltre una certa soglia, ecc.);

3- coordinare il sistema di rating di impresa con il diverso istituto del rating di legalità. Quest'ultimo sistema, ad avviso dell'Autorità, non può ritenersi pertinente con il mercato degli appalti pubblici, dal momento che, ai fini dell'accesso alla gara, l'affidabilità morale dei concorrenti è già ampiamente garantita dalle previsioni dell'art. 80 del Codice. La segnalazione evidenzia inoltre che il sistema del rating di legalità presenta precisi limiti soggettivi ed oggettivi di applicazione, poiché contraddistinto dalla sua volontarietà e dall'essere circoscritto alle sole imprese italiane e europee aventi sede in Italia, con fatturato minimo di due milioni di euro annui ed iscrizione alla camera di commercio da almeno due anni. Proprio alla luce di tali considerazioni la segnalazione ribadisce che sarebbe opportuno, in sede di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dare rilievo al rating di impresa e non anche al rating di legalità.

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