Esclusione dalla gara, soccorso istruttorio, problemi di diritto intertemporale e momento determinativo della “indizione” della gara

Carmine Nuzzo
04 Aprile 2016

La disciplina del “nuovo” soccorso istruttorio prevista dall'art. 39, comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114, che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 38, d.lgs. n. 163 del 2006, trova applicazione soltanto per le gare “indette” successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014. La gara si considera “indetta” nel momento in cui l'amministrazione manifesta la volontà di procedere all'iter selettivo. La pubblicazione del provvedimento è rilevante ai soli fini della c.d. pubblicità notizia. Nel caso delle procedure negoziate, il momento di “indizione” della gara coincide con quello di adozione della determinazione dirigenziale e non con quello di invito alla gara. Pertanto, se la determinazione è anteriore all'entrata in vigore della disciplina del “nuovo” soccorso istruttorio, si deve ritenere lo stesso non consentito, pur a fronte di un parziale inadempimento dichiarativo, con conseguente esclusione del concorrente.

La pronuncia tocca un problema di diritto intertemporale relativo alla disciplina del “nuovo” soccorso istruttorio, prevista con il d.l. n. 90 del 2014, conv. in legge n. 114 del 2014. In particolare, essa trova applicazione soltanto per le gare “indette” successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014.

Pertanto, al fine di individuare le gare in cui si consente/impone all'amministrazione il nuovo tipo di soccorso istruttorio, si è posto il problema del c.d. momento determinativo della “indizione” della gara. Da questo discendono infatti importanti conseguenze in merito alla legittimità/illegittimità dell'esclusione di un concorrente dalla procedura.

Il Consiglio di Stato, confutando l'approccio del ricorrente teso a valorizzare i principi di pubblicità e piena conoscenza e, dunque, la distinzione determinazione-indizione, conferma la statuizione sfavorevole di primo grado, ritenendo che la gara, nella specie una procedura negoziata senza pubblicazione del bando, si considera “indetta” al momento di adozione della determinazione dirigenziale che manifesta la volontà di procedere all'iter selettivo. Il successivo momento di pubblicazione del bando, secondo la sentenza, è infatti rilevante ai soli fini della pubblicità notizia. L'anzidetta determinazione, infatti, contiene ed esaurisce la regolamentazione della gara, che rimane immutabile.

In ogni caso, il Collegio precisa che l'omissione delle dichiarazioni prescritte dalla determina dirigenziale relativamente ad uno dei soci non sarebbe stata comunque regolarizzabile.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.