L’offerta economica pari a zero, anziché corrispondente ad un valore positivo, in caso di criterio del ribasso più alto, equivale ad una mancata offerta e determina l’esclusione dalla gara

Carmine Nuzzo
04 Aprile 2016

Prendendo atto del contrasto giurisprudenziale esistente e ritenendo di non dover sottoporre la questione al vaglio della Plenaria, la terza Sezione del Consiglio di Stato conferma la tesi secondo cui, se il bando prevede il criterio di valutazione del ribasso più alto, affinché non si sterilizzi la formula matematica per la valutazione dell'offerta economica, indicare il punteggio zero per una o più voci della stessa legittima l'esclusione dalla gara per difetto essenziale dell'offerta e ciò non costituisce violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.

Fattispecie. La stazione appaltante prevedeva espressamente, nel disciplinare di gara, la valutazione delle offerte economiche secondo il criterio del punteggio più alto all'offerta più bassa, ovvero al ribasso più alto, e l'indicazione di determinate sotto-voci. L'impresa ricorrente presentava punteggi pari a zero relativamente ad alcune sottovoci e veniva esclusa senza soccorso istruttorio o correzioni, sul presupposto che tutte le voci e sottovoci dell'offerta dovessero implicitamente indicare un valore positivo, anche infinitesimale, ma comunque diverso da zero.

Questione. La fattispecie descritta pone al Consiglio di Stato la seguente questione: se la presentazione di un'offerta con alcune sottovoci pari a zero, anziché di valore positivo sebbene infinitesimale, configuri una “mancata offerta” determinativa dell'esclusione ovvero rappresenti un mero errore materiale suscettibile di correzione da parte della Commissione giudicatrice.

Sulla questione, si registra un contrasto giurisprudenziale.

Secondo un primo indirizzo, nel caso sopra esposto, si ritiene legittimo l'intervento correttivo della Commissione al fine di consentire l'applicazione della formula di valutazione delle offerte. A sostegno, si afferma che: (i) tecnicamente il bando non prevede l'obbligo di voci di offerta necessariamente diverse da zero a pena di esclusione; (ii) l'intervento correttivo risponde al principio di tassatività delle clausole di esclusione e di ragionevolezza (cfr. Cons. St., Sez. IV, 17 settembre 2009, n. 5583). Altra parte della giurisprudenza, invece, ritiene inammissibile l'offerta economica pari a zero, anche se solo per alcune sottovoci, atteso che, altrimenti opinando, si finirebbe per: (i) vanificare la regola matematica di valutazione delle offerte; (ii) si violerebbe la par condicio tra i concorrenti (cfr. Cons. St., Sez. III, 15 gennaio 2013, n. 177).

Principio. La decisione conferma la tesi per cui l'indicazione del punteggio zero per alcune voci o sotto-voci dell'offerta economica è causa di esclusione dalla gara. A sostegno, si osserva che, quand'anche il bando non preveda espressamente un simile obbligo a pena di esclusione, non si dà luogo ad una violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. L'offerta con punteggio zero equivale ad una mancata offerta e, pertanto, rientra nel novero dei cc.dd. “difetti di elementi essenziali” che implicano esclusione ai sensi dell'art. 46, co.1-bis, dec. lgs. 163/2006 e non possono essere regolarizzati mediante soccorso istruttorio, trattandosi di mancate offerte economiche e non di dichiarazioni carenti. L'essenzialità delle voci di offerta economica diverse da zero è manifestata proprio dalla previsione della formula matematica di valutazione del ribasso più alto. Infine, l'intervento correttivo della Commissione invocato dall'orientamento opposto non sarebbe ammissibile per difetto dei presupposti legittimanti lo stesso. (cfr. Cons. St., Sez. V, 6 maggio 2015, n. 2267).

La sentenza si segnala anche per profili relativi al tema “Soccorso Istruttorio” (cfr. Casi e Sentenze, Offerta pari a zero e modifica dell'offerta già presentata).

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