AGCM: possibili distorsioni e inefficienze se si “rispolverano” le medesime condizioni di una precedente gara andata deserta

04 Aprile 2017

L'AGCM ha segnalato ad una stazione appaltante che l'avvio di una procedura negoziata (nella specie per l'affidamento del servizio di TPL extraurbano) alle medesime condizioni di una precedente (e risalente) gara andata “deserta”, senza una nuova istruttoria, è «suscettibile di comportare conseguenze pregiudizievoli sia per il livello dei servizi oggetto di affidamento, che, per quanto qui più interessa, sotto il profilo dell'efficiente selezione concorrenziale dei soggetti gestori» (fonte: bollettino AGCM n. 12 del 3 aprile 2017).

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella delibera del 14 marzo 2017 (pubblicata sul bollettino n. 12 del 3 aprile 2017), ha deciso che procederà all'invio di una segnalazione alla Regione Molise, ai sensi dell'art. 21, l. n. 287 del 1990, relativamente alle procedure di individuazione di operatori economici con i quali avviare a procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016, per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano. L'AGCM ha sottolineato che dagli atti esaminati si evince l'intenzione della Regione di indire una procedura per l'affidamento del TPL, richiamando le condizioni di cui a un precedente bando di gara, dal momento che la gara al tempo espletata è “andata deserta” per la successiva esclusione del soggetto risultato aggiudicatario provvisorio. Siffatto richiamo al bando precedente avverrebbe ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. a), del nuovo codice degli appalti, secondo cui «nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta».

Al proposito, l'Autorità rileva come la prefigurata riapplicazione nel 2017 della disciplina di gara del 2011, nonostante vi sia una normativa sopravvenuta diversi anni dopo (nuovo Codice dei contratti), «sia suscettibile di comportare conseguenze pregiudizievoli sia per il livello dei servizi oggetto di affidamento, che, per quanto qui più interessa, sotto il profilo dell'efficiente selezione concorrenziale dei soggetti gestori». In tal modo – stante l'assenza di una nuova attività istruttoria – l''affidamento dei servizi di TPL avverrebbe «senza che siano stati definiti i termini correnti di fabbisogno per gli utenti, le modalità efficienti di organizzazione e la somministrazione dei servizi, così come la sostenibilità delle condizioni economiche offerte ai soggetti gestori: quanto alle ultime condizioni citate, una nuova istruttoria appare tanto più doverosa alla luce delle ben possibili avvenute sopravvenienze di nuovi condizioni normative e/o regolamentari tali da condizionare le attività d'impresa, quali, a titolo d'esempio, condizioni richieste per i veicoli in esercizio e conseguenti disponibilità di agevolazioni o penalizzazioni».

Dopo aver segnalato che gli atti della Regione si mostrino inconferenti con il quadro normativo più generale vigente in materia di affidamento dei servizi di TPL c.d. “su gomma”, con specifico riferimento all'originaria previsione di un unico lotto gestionale, l'Autorità ha evidenziato che, se è vero che tra la stessa Autorità e la Regione intercorse, al tempo, una verifica circa la legittimità dello stesso, a distanza di oltre cinque anni quanto allora considerato non può intendersi come base di legittimazione per una mera replica in data odierna “in assenza di qualsivoglia analisi quantomeno di aggiornamento delle attività istruttorie al tempo svolte – delle medesime condizioni di lotto unico”.

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