Sugli obblighi dichiarativi in caso di cessione del ramo d’azienda

04 Aprile 2017

La mancata dichiarazione dell'assenza di pregiudizi penali in capo agli amministratori dell'impresa cedente un ramo d'azienda comporta l'esclusione della cessionaria dalla gara solo nell'ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto dalla lex specialis. In ragione della necessaria determinatezza delle cause di esclusione, una tale previsione non può ricavarsi, in via indiretta, dall'elencazione generica, contenuta nel bando, delle operazioni societarie per le quali sono dovute le dichiarazioni ex art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La vicenda trae origine da una procedura di gara volta ad affidare un contratto di appalto misto di servizi e forniture. Una delle imprese partecipanti alla procedura ometteva di rendere le dichiarazioni circa l'assenza di pregiudizi penali in capo agli amministratori della società cedente un ramo d'azienda, sebbene la cessione fosse avvenuta nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante provvedeva ad aggiudicare la gara all'impresa cessionaria, nonostante l'omessa dichiarazione.

L'aggiudicazione veniva impugnata, tra gli altri motivi, in ragione dell'omessa dichiarazione che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto comportare l'esclusione della società aggiudicataria dalla procedura di gara.

Il TAR rigettava il ricorso.

Il Consiglio di Stato, confermando la pronuncia di primo grado, rileva che la mancata dichiarazione dell'assenza di pregiudizi penali in capo all'impresa cedente un ramo d'azienda comporta l'esclusione dell'impresa cessionaria solo nell'ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto dalla lex specialis di gara. Nel caso di specie, il bando di gara non prevedeva una disposizione ad hoc volta a sancire espressamente, a pena di esclusione, la doverosità della dichiarazione di assenza di precedenti penali degli amministratori dell'impresa cedente il ramo d'azienda. La sentenza afferma che, in ragione della necessaria determinatezza delle cause di esclusione, una tale previsione non può essere fatta rientrare, in via indiretta, nell'elencazione generica, contenuta nel bando di gara, delle operazioni societarie per le quali sono dovute le dichiarazioni ex art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (art. 80 del vigente Codice dei Contratti Pubblici). A conferma della legittimità dell'aggiudicazione, il Collegio evidenzia che, oltretutto, mancava la prova che gli amministratori dell'impresa cedente avessero in concreto riportato pregiudizi penali non dichiarati (sulla necessità di riscontrare l'assenza in concreto del requisito ai fini dell'esclusione cfr. Cons. St., Sez. VI, 5 gennaio 2015 n. 18; Cons. St., Ad. plen., 7 giugno 2012, n. 21).

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