Verifica dell’offerta anomala nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo

Benedetta Valcastelli
04 Aprile 2017

In merito alla verifica dell'offerta anomala da parte del RUP nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, dopo aver concluso la verifica e la stessa risulta incongrua, deve richiedere ulteriori spiegazioni o può procedere ad escludere la ditta?

In merito alla verifica dell'offerta anomala da parte del RUP nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, dopo aver concluso la verifica e la stessa risulta incongrua, deve richiedere ulteriori spiegazioni o può procedere ad escludere la ditta?

Ai sensi dell'art. 97 del Codice appalti (d.lgs. n. 50 del 2016), nel caso in cui l'offerta appaia anormalmente bassa, gli operatori economici forniscono spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti (comma 1). La medesima norma precisa altresì che la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione – sempre per iscritto – delle suddette spiegazioni ed esclude l'offerta «solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti» (comma 5).

Tuttavia, il comma 8 dell'art. 97 prevede che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, come nel caso prospettato nel quesito, la stazione appaltante può prevedere nel bando di escludere automaticamente le offerte “anomale”, vale a dire le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97.

Il comma 8 precisa altresì che l'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10. Pertanto, la facoltà di avvalersi dell'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, è prevista esclusivamente per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. In tal caso nella documentazione di gara è opportuno indicare che non si procede all'esclusione automatica, ancorché sia previsto nel bando, qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci (come precisato nel comunicato del Presidente ANAC del 5 ottobre 2016).

Si segnala che lo schema di decreto correttivo al Codice appalti prevede che il richiamato comma 8 si applichi ai lavori di importo superiore a un milione di euro e ai servizi e le forniture e che, per i lavori, l'esclusione automatica con individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2, è utilizzata dalla stazione appaltante per appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, se l'appalto non presenta carattere transfrontaliero.

Il correttivo al Codice propone altresì di modificare il comma 2 dell'art. 97, prevedendo che quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata, nei casi in cui siano ammesse almeno dieci offerte, sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata.