Indicazione degli oneri di sicurezza nei servizi esclusi e disciplina del costo del lavoro

Redazione Scientifica
04 Maggio 2016

La norma dell'art. 86, commi 3 e 3 bis, del Codice appalti, nella parte attinente alla indicazione degli oneri di sicurezza nelle offerte...

La norma dell'art. 86, commi 3-e 3-bis, del Codice appalti, nella parte attinente alla indicazione degli oneri di sicurezza nelle offerte, non ha una portata immediatamente precettiva, e non è idonea ad eterointegrare automaticamente le regole della singola gara, ai sensi dell'art. 1374 c.c., con conseguente esclusione del concorrente che non la osservi per “incompletezza” dell'offerta.

Nelle gare aventi ad oggetto servizi esclusi (all. II B - servizi sanitari e sociali), la mancanza nel bando di una previsione specifica non esenta i concorrenti dal dovere di indicare gli oneri della sicurezza aziendale e dall'osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Nelle gare aventi ad oggetto servizi esclusi, ove la stazione appaltante non si sia autovincolata nella legge di gara ad osservare la disciplina di dettaglio di cui agli artt. 86, commi 3-bis e 3-ter, e 87, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, il concorrente, che non abbia indicato i suddetti oneri della sicurezza nella propria offerta, deve essere chiamato a specificarli successivamente, nell'ambito della fase di verifica della congruità dell'offerta stessa

Il rispetto dei minimi salariali e delle tabelle ministeriali sul costo del lavoro trova riscontro nella discrezionale valutazione di congruità dell'offerta da parte della stazione appaltante.

Nelle gare pubbliche, i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che l'eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità: devono considerarsi anormalmente basse e incongrue solo le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva.

Gli incentivi introdotti in favore delle cooperative sociali rappresentano fattori di riduzione del costo del lavoro, così come riassunto nella tabella del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2012, con decorrenza dal gennaio 2012, non rilevando il fatto che la tabella ministeriale del 2012 non richiami le agevolazioni, poi introdotte a sostegno dell'occupazione.

Ai fini della valutazione di congruità dell'offerta, il costo del lavoro indicato e la sua compatibilità con le esigenze di tutela dei lavoratori vanno valutati tenendo conto dell'incidenza di agevolazioni contributive e fiscali.

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