Modalità di comunicazioni di gara
04 Maggio 2016
Ai sensi dell'art. 77, comma 5, c.c.p., qualora ricorra l'ipotesi di una amministrazione pubblica tenuta ad operare nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, le comunicazioni stesse devono essere effettuate con posta elettronica certificata.
L'art. 77, comma 1, c.c.p., nell'indicare i mezzi utilizzabili per le comunicazioni, indica la «via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6», prevedendo in tal modo già la possibilità che tale forma di comunicazione – lungi dal dipendere dalla scelta volontaria dell'amministrazione esplicitata nel bando – debba essere quella obbligatoriamente seguita sia dall'amministrazione sia dagli operatori economici. |