Sul rapporto tra la c.d. decertificazione e l’art. 48 del Codice appalti

Redazione Scientifica
04 Maggio 2016

Benché, in fase di verifica ex art. 48 Codice appalti, l'amministrazione possa procedere ad acquisire documentazione facendo ricorso agli archivi pubblici...

Benché, in fase di verifica ex art. 48 Codice appalti, l'amministrazione possa procedere ad acquisire documentazione facendo ricorso agli archivi pubblici, ciò non comporta né che il concorrente sia per ciò solo dispensato dal presentare la documentazione richiestagli, né che la possibilità di cui si sia eventualmente avvalsa l'amministrazione si trasformi in un obbligo posto dalla legge a carico della medesima.

Nel subprocedimento di verifica dei requisiti, incombe al concorrente procedere alla comprova dei requisiti da esso stesso dichiarati; e proprio per questo la legge prevede le sanzioni conseguenti al suo comportamento omissivo.

L'amministrazione potrà procedere alla verifica di quanto dichiarato consultando gli archivi pubblici (ex artt. 43 e 71 d.P.R. n. 445 del 2000), ma certo non può sostituire la propria iniziativa di ufficio a quelli che sono precisi obblighi incombenti ai concorrenti chiamati agli adempimenti di cui al citato art. 48.

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