Decreto penale di condanna e onere di conoscenza da parte dell’operatore economico
04 Maggio 2016
La conoscenza del decreto penale di condanna e quella della regolarità e validità della sua notificazione non possono essere apprezzati incidenter tantum nel giudizio amministrativo, dovendo, invece, essere sottoposti al giudice penale attraverso gli strumenti all'uopo predisposti dalla legge
La stazione appaltante deve arrestarsi al semplice dato dell'esistenza di un precedente rilevante alla data in cui è stata formulata la domanda di partecipazione alla gara, accertato tramite la necessaria consultazione del casellario giudiziale.
Le vicende relative al decreto di condanna e successive allo svolgimento della procedura di gara, non possono sanare ex post la condizione soggettiva ostativa accertata dalla stazione appaltante. È onere di chiunque si accinga a rendere una dichiarazione autocertificativa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, avente a oggetto l'esistenza o meno di precedenti penali a proprio carico, di procedere a “visura” di tutte le iscrizioni esistenti a proprio carico nel casellario giudiziale, attraverso lo strumento disciplinato dall'art. 33 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. |