Il contratto di avvalimento non deve specificare la quantificazione delle risorse finanziarie prestate

Paola Martiello
04 Luglio 2016

Nell'avvalimento di garanzia, per la dimostrazione del possesso dei requisiti economici, non è necessario che il contratto specifichi la quantificazione e a fortiori il trasferimento delle risorse finanziarie oggetto dell'impegno dell'impresa ausiliaria (circa la messa a disposizione del proprio fatturato all'ausiliata), sia perché le esigenze di garanzia sottese all'avvalimento risultano compiutamente soddisfatte dal vincolo contrattuale, sia perché i contenuti dell'impegno finanziario concretamente necessario appaiono del tutto imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto di avvalimento.

La questione affrontata dal Consiglio di Stato attiene alla valutazione della idoneità allo scopo di garanzia di un contratto di avvalimento privo della necessaria quantificazione e della specifica indicazione delle risorse finanziarie “prestate” dall'impresa ausiliaria. Il Collegio ha condiviso l'insegnamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui l'avvalimento non può risolversi nel prestito di un valore soggettivo puramente cartolare e astratto, ma deve contenere il puntuale e concreto impegno dell'impresa ausiliaria di messa a disposizione in favore dell'ausiliata delle risorse economiche, dei mezzi strumentali e, più in generale, dell'apparato organizzativo effettivamente necessari alla partecipazione alla gara e all'esecuzione dell'appalto (cfr. Cons. St., Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 346).

La sentenza, confermando l'orientamento del Giudice di primo grado, ha ritenuto peraltro che, nel caso di specie, i predetti requisiti (relativi al fatturato, globale e specifico) risultassero integrati anche se non specificamente quantificati. Ha, in particolare, osservato che, se pur il contratto di avvalimento non può risolversi nella indeterminata e tautologica ripetizione letterale della formulazione lessicale della disposizione legislativa di riferimento, ma esige la declinazione negoziale degli specifici requisiti richiesti (organizzativi, tecnici o finanziari) di cui difetta l'impresa ausiliata, non è necessario che nel relativo contratto venga indicata espressamente la quantificazione e, a fortiori, il trasferimento delle risorse finanziarie oggetto dell'impegno. Ciò, sia perché le esigenze di garanzia sottese all'avvalimento risultano compiutamente soddisfatte dal vincolo contrattuale con l'impegno della messa a disposizione e l'assunzione di responsabilità, sia perché i contenuti dell'impegno finanziario concretamente necessario appaiono del tutto imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto di avvalimento.

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