Rivalutazione dell’interdittiva antimafia precedentemente emessa e riammissione alla gara

Paola Martiello
04 Luglio 2016

È legittima la revoca di un provvedimento di esclusione di un'impresa da una gara, motivata con riferimento al sopravvenuto aggiornamento dell'interdittiva antimafia inizialmente emessa, in quanto l'atto di autotutela che riammette alla gara un concorrente precedentemente estromesso a fronte di un provvedimento prefettizio interdittivo poi rivalutato e rivisto, non risulta contrastare con la normativa antimafia, poiché la rivalutazione della situazione ed il venir meno dei motivi ostativi sono idonei ad attestare l'attuale insussistenza di controindicazioni antimafia.

La sentenza affronta il tema della rivalutazione dell'interdittiva antimafia precedentemente emessa, a fronte di un provvedimento prefettizio, nei confronti di un'impresa e la sua successiva riammissione alla gara.

Nel caso di specie, il Collegio è chiamato a valutare se il sopravvenuto aggiornamento dell'interdittiva, inizialmente emessa contro un RTI, comporti l'eliminazione, con efficacia retroattiva, delle ragioni ostative che avevano determinato la decadenza dall'aggiudicazione.

Il Collegio ha rilevato che debba essere valutata legittima la revoca di un provvedimento di esclusione di un'impresa da una gara, motivata con riferimento al sopravvenuto aggiornamento dell'interdittiva antimafia inizialmente emessa, osservando che l'atto di autotutela che riammette alla gara un concorrente precedentemente estromesso a fronte di un provvedimento prefettizio interdittivo poi rivalutato e rivisto, non risulta contrastante con la normativa antimafia, poiché la rivalutazione della situazione ed il venir meno dei motivi ostativi sono idonei ad attestare l'attuale insussistenza di controindicazioni antimafia.

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