Sulla legittimità della previsione del bando che richieda il previo svolgimento di servizi identici a quelli da svolgere

Redazione Scientifica
03 Luglio 2017

La previsione della necessaria prova dello svolgimento di servizi identici a quelli da svolgere non è...

La previsione della necessaria prova dello svolgimento di servizi identici a quelli da svolgere non è illegittima se conforme ai canoni di adeguatezza e proporzionalità, tenuto conto dell'oggetto concreto dell'appalto e delle sue specifiche peculiarità (Cons. St., Sez. V, 16 gennaio 2012, n. 140, proprio con riguardo al servizio “porta a porta).

La giurisprudenza ha, infatti, costantemente e tradizionalmente (si veda, ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2006, n. 206) riconosciuto tale potere dell'amministrazione, individuando come limite al suo esercizio il rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto da affidare a terzi (posizione poi recepita anche sul piano normativo: si veda quanto previsto dagli articoli 73, comma 3, e 74, comma 5, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, applicabile ratione temporis; norme che, insieme a quelle contenute negli articoli da 41 a 45 del medesimo codice, costituiscono la base giuridica del potere di prevedere requisiti ulteriori di capacità speciale). Indirizzi giurisprudenziali che hanno trovato piena conferma anche nel diverso quadro normativo risultante dall'introduzione del principio di tassatività delle cause di esclusione (di cui all'art. 46, comma 1-bis, del citato d.lgs. n. 163 del 2006).

Nel caso di specie la raccolta “porta a porta” costituisce una specifica modalità esecutiva del servizio, che implica una determinata e peculiare organizzazione non solo della prestazione ma della stessa impresa e postula, pertanto, una specifica struttura aziendale; in tal senso si è rilevato in giurisprudenza, con riguardo ai servizi svolti “porta a porta”, che «ciò che deve essere provato è la capacità di eseguire una raccolta distribuita sul territorio, con passaggi molto frequenti» (così T.A.R. Lazio, 5 febbraio 2014, n. 380); le differenze strutturali della raccolta “porta a porta” sono, inoltre, sottolineate anche dalla citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 140 del 2012, con argomento adesivo alla difesa municipale («quelli di raccolta differenziata e di raccolta porta a porta sono due concetti nettamente diversi, in quanto il primo si sostanzia di per sé nella semplice raccolta stradale presso appositi cassonetti e/o campane, laddove il secondo è definito, invece, dallo svolgimento del servizio presso ciascun singolo domicilio; infine, l'espletamento delle due prestazioni ha luogo con modalità e veicoli differenti»). In tale contesto la dimostrazione del previo svolgimento di servizi identici configura una condizione di esecuzione strettamente collegata all'oggetto dell'appalto in materia ambientale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.