Comunicazioni relative alla procedura di gara e presunzione di conoscenza

04 Agosto 2016

In sede di gara pubblica opera la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. in ordine ad una comunicazione effettuata dalla stazione appaltante, anche quando essa, effettuata nel caso di specie, a mezzo fax, pervenga alla sede operativa della società (e non al numero comunicato con la domanda di partecipazione alla gara) in quanto tale sede rientra, con ogni evidenza, nella sua sfera di controllo, essendo quindi, per converso, onere del concorrente dimostrare di non averne avuto effettiva conoscenza.

Fattispecie

La stazione appaltante, dopo avere rilevato che uno dei partecipanti alla procedura di gara non aveva ricevuto la comunicazione della data dello svolgimento della seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte economiche, essendo stata inviata tale comunicazione a un numero di fax diverso da quello indicato dall'operatore economico, decideva di non procedere all'aggiudicazione definitiva della gara in favore della prima classificata, disponendo l'annullamento d'ufficio dell'intera procedura. Avverso simili determinazioni insorgeva in giudizio l'aspirante aggiudicataria, lamentandone l'illegittimità.

Questione giuridica

Il Collegio ha ritenuto applicabile alle comunicazioni relative alle procedura di gara il principio della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1355 c.c. Più specificamente, la sentenza ha preso le mosse da alcuni rilievi fattuali quali la circostanza che l'invito a partecipare alla seduta pubblica - seppur inviato dalla Stazione appaltante a un numero di fax diverso da quello indicato dall'impresa - era comunque pervenuto alla sede operativa della stessa, era stato correttamente ricevuto e conteneva tutte le informazioni necessarie per partecipare alla seduta di gara.

La Sezione ha, quindi, rilevato che, con un normale sforzo di diligenza, l'impresa concorrente avrebbe potuto acquisire l'effettiva conoscenza della convocazione: in altri termini, nonostante la comunicazione sia stata inviata a un numero di fax diverso da quello indicato nell'offerta, esso sarebbe comunque entrato nella sfera di conoscenza dell'operatore economico.

Il Consiglio di Stato ha quindi concluso nel senso che opera in simili casi la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., con la conseguenza che spetta al concorrente l'onere di provare di non aver avuto effettiva conoscenza della comunicazione. In mancanza di una tale prova, l'errore materiale in cui è incorsa l'Amministrazione nell'inviare il fax a un numero diverso da quello indicato nell'offerta, non viola i principi di pubblicità e trasparenza, con piena validità delle operazioni di gara.

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