Errore nell’indicazione dei prezzi unitari dell’offerta e potere di rettifica della stazione appaltante

Redazione Scientifica
02 Agosto 2016

È illegittima, per violazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1 del d.lgs. 163 del 2006, oltre che per violazione degli artt. 1431 e 1433 c.c., l' esclusione dell'impresa disposta in ragione della discordanza fra i prezzi unitari...

È illegittima, per violazione dei principi di cui all'art. 2, comma 1 del d.lgs. 163 del 2006, oltre che per violazione degli artt. 1431 e 1433 c.c., l' esclusione dell'impresa disposta in ragione della discordanza fra i prezzi unitari indicati nell'offerta e quelli posti a base d'asta che sia imputabile ad un “errore ostativo”, come tale da correggere d'ufficio, in forza dei principi surrichiamati.

La sentenza ribadisce pertanto la legittimità del potere di “rettifica di errori materiali o refusi” della stazione appaltante (su cui, fra le altre, cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9), il cui esercizio va circoscritto alle ipotesi in cui l'effettiva volontà negoziale della concorrente sia stata comunque espressa nell'offerta e risulti palese che la dichiarazione discordante sia frutto di un errore ostativo, da rettificare ex artt. 1430-1433 c.c

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