Sul momento di definizione dell’interesse pubblico nella procedura di finanza di progetto

Marco Calaresu
04 Agosto 2017

Il Consiglio di Stato afferma che nella prima fase della procedura di finanza di progetto, limitata alla proposta di iniziativa privata, la valutazione della proposta è essenzialmente discrezionale e richiede un giudizio di rispondenza dell'opera da realizzarsi all'interesse pubblico nonché dei costi di realizzazione e di gestione dei contrapposti benefici rivenienti al soggetto pubblico: e ciò anche a prescindere dal numero delle proposte, in quanto l'individuazione e la miglior specificazione del pubblico interesse non può che conseguire alla loro comparazione.

Il TAR aveva respinto il ricorso proposto avverso gli atti adottati nell'ambito della procedura attivata a seguito della prestazione di due proposte di concessione di servizi di finanza di progetto ai sensi dell'art. 278 d.P.R. n. 207 del 2010 per i servizi di manutenzione e gestione dei presidi aziendali e dei relativi impianti tecnici e tecnologici. L'appellante contesta la sentenza impugnata per aver erroneamente respinto il motivo con il quale aveva censurato, in primo grado, l'assenza di una rigorosa predeterminazione dei criteri selettivi, in violazione dell'art. 278, comma 3, d.P.R. n. 207 del 2010, nonché l'impiego di un iter procedimentale del tutto illogico e irrazionale, inidoneo a garantire il rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006.

Il Consiglio di Stato ha respinto tale motivo rilevando che l'interesse pubblico, nella particolare procedura di finanza di progetto deve essere valutato solo all'esito della valutazione delle proposte presentate dai soggetti privati poiché è nella logica delle disposizioni – l'art. 278 del d.P.R. n. 207 del 2010 – che l'Amministrazione possa chiedere modifiche e integrazioni alle imprese partecipanti. Il Collegio precisa che nella fase in esame permane una notevole discrezionalità in capo all'Amministrazione nella stessa individuazione della futura gara, essendo i criteri indicati nell'art. 278, comma 3, d.P.R. n. 207 del 2010 alquanto ampi e, comunque, nella vicenda in esame risulta dalla documentazione in atti che è stato effettuato un confronto tra le proposte proprio alla luce dei criteri indicati dalla normativa. Precisa inoltre il Consiglio di Stato che la valutazione del primo giudice è immune da censura in quanto «risponde ai consolidati principi affermati dalla giurisprudenza in materia di finanza di progetto e, cioè, quelli secondo cui nella prima fase, limitata alla proposta di iniziativa privata, la valutazione della proposta è essenzialmente discrezionale e richiede un giudizio di rispondenza dell'opera da realizzarsi all'interesse pubblico nonché dei costi di realizzazione e di gestione dei contrapposti benefici rivenienti al soggetto pubblico (v., ex plurimis, Cons. St., Sez. V, 26 giugno 2015, n. 3237). Lo scopo della prima fase della procedura è quello, dunque, di addivenire alla puntuale definizione dell'interesse pubblico, attraverso la valutazione della fattibilità delle proposte presentate, anche a prescindere, diversamente da quanto sostiene l'appellante principale, dal loro numero (una o più di una). Anche a fronte della pluralità di proposte, infatti, l'individuazione e la miglior specificazione del pubblico interesse non può che conseguire alla comparazione di esse».

Il Collegio ha inoltre ritenuto la sentenza immune da censura laddove ha ritenuto che una predeterminazione dei criteri nella prima fase non sia necessaria, essendo essa già contenuta nell'art. 278, comma 3, d.P.R. n. 207 del 2010, di cui l'Amministrazione ha fatto puntuale applicazione richiedendo alle due proponenti di modificare/integrare le proprie offerte con riguardo agli aspetti della funzionalità, del rendimento, del costo di gestione e manutenzione, della metodologia di aggiornamento delle tariffe, della durata della concessione, dei contenuti di bozza della convenzione. Conclude, sul punto, il Consiglio di Stato che la predeterminazione dei criteri, invocata dall'appellante principale, è necessaria, ai sensi dell'art. 278, comma 4, d.P.R. n. 207 del 2010, solo in presenza della successiva ed eventuale fase di gara volta all'individuazione del concessionario (v., al riguardo, anche la determinazione n. 10 del 23 dicembre 2015 dell'ANAC).

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