Piena conoscenza dell’esclusione dalla gara e dies a quo per la sua impugnazione

Roberto Fusco
04 Settembre 2017

La sentenza afferma che la notifica di un ricorso avverso il provvedimento di esclusione di un altro concorrente, in cui venga menzionata anche l'esclusione della ricorrente, costituisca prova dell'avvenuta “piena conoscenza” della (propria) esclusione e conseguentemente si appalesa idonea a determinare la decorrenza del termine di trenta giorni per l'impugnativa di detto atto lesivo. Il Collegio applica l'orientamento giurisprudenziale in base al quale per individuare il dies a quo di decorrenza basta la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato.

La controversia esaminata dal Consiglio di Stato ha ad oggetto la tematica del dies a quo per la proposizione dell'impugnativa avverso il provvedimento di esclusione da una gara nel quadro della disciplina del precedente Codice dei contratti pubblici (artt. 120 c.p.a. e 79, comma 5, del Codice del 2006). Nel dettaglio, il Collegio esamina le circostanze fattuali costitutive di quella “piena conoscenza” che ai sensi dell'art. 41, comma 2 c.p.a. è idonea a far decorrere il termine decadenziale per l'impresa esclusa.

La società appellante, contesta l'irricevibilità del ricorso dichiarata in primo grado (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 7 marzo 2016, n. 2979) in quanto tale pronuncia di rito si baserebbe sull'erroneo presupposto della piena conoscenza del provvedimento da parte della società appellante fondata su due circostanze: un'istanza di ostensione documentale avente ad oggetto un atto presupposto del provvedimento di esclusione dalla gara; e la ricezione della notifica (quale parte controinteressata) di un ricorso di un altro concorrente alla gara, che ha impugnato la propria esclusione.

Il Collegio, confermando la sentenza di primo grado, afferma che la ricevuta notificazione da parte della società appellante (in veste di controinteressata) del ricorso esperito da un altro concorrente avverso un provvedimento in cui l'esclusione della ricorrente dalla gara era stata più volte menzionata integri quella piena conoscenza dell'atto lesivo, che determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la propria esclusione.

Il Collegio richiama e conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la “piena conoscenza” cui fa riferimento l'art. 41, comma 2, c.p.a., non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento che si intende impugnare e delle sue motivazioni essendo sufficiente la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendano evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell'atto nei suoi elementi essenziali unitamente alla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti (Cons. Stato, Sez. III, 28 dicembre 2016, n. 5511). Secondo la prevalente giurisprudenza, l'art. 120, comma 5, c.p.a. deve essere interpretato nel senso che il termine di trenta giorni per l'impugnativa dei provvedimenti di cui all'art. 79, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, tra cui rientra l'esclusione, decorre dal giorno in cui l'interessato ne abbia avuto piena ed effettiva conoscenza, e la successiva comunicazione ufficiale del provvedimento (ai sensi dell'art. 79, comma 5 del Codice del 2006) diviene irrilevante ai fini della decorrenza di detto termine, atteso che la succitata disposizione va coordinata con le regole generali in materia di termine per proporre ricorso ed in particolare con la conoscenza alla quale si riferisce il succitato art. 120, comma 5, Cod. proc. amm. (tra le tante, Cons. Stato, V, 1 agosto 2016, n. 3451).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.