Il regime di prorogabilità del termine di presentazione dell’offerta ai sensi dell’art. 79 del nuovo Codice dei contratti

Alessandro Balzano
05 Gennaio 2017

La stazione appaltante è tenuta a prorogare il termine di presentazione delle offerte nei casi espressamente previsti dall'art. 79, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 mentre tale obbligo – viceversa – non sussiste laddove le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile ovvero la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate è ritenuta “insignificante”.Laddove l'offerta sia già stata presentata, in caso di proroga, l'offerente ha diritto a ripresentarne una nuova in sostituzione della precedente, rimanendo un suo preciso onere la costante verifica del sito internet della stazione appaltante sul quale sarà data notizia della proroga stessa.

La sentenza affronta il tema della prorogabilità, ai sensi dell'art.79, comma 3 e ss., d.lgs. n. 50 del 2016, del termine di presentazione delle offerte da parte dei concorrenti.

Nel caso in esame, un concorrente impugnava dinnanzi al TAR ligure il provvedimento con cui la stazione appaltante – dopo aver ricevuto numerose richieste (anche tardive) di chiarimenti sugli atti di gara (c.d. FAQ) – disponeva una proroga di sette giorni rispetto all'originario termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Più nel dettaglio, tale proroga veniva concessa allorquando risultava già spirato il termine di richiesta di chiarimenti, espressamente indicato nel disciplinare, ma prima della scadenza di quello previsto per la presentazione delle offerte.

Il ricorrente assumeva che l'eventuale accoglimento del ricorso le avrebbe arrecato il vantaggio consistente nell'esclusione automatica delle offerte presentate successivamente al termine originario di scadenza (tra le quali l'aggiudicataria provvisoria).

Il Collegio, dopo aver puntualmente richiamato le ipotesi di proroga di cui all'art. 79 del nuovo Codice, si è soffermato sulla fattispecie prevista dal comma 5 in tema di richieste di informazioni supplementari tardivamente proposte – ancorché considerate dalla stazione appaltante rilevanti e/o significative – e nella fattispecie sanzionate dal disciplinare di gara con l'inammissibilità della richiesta.

Sul punto, è stato ribadito come la possibilità di prorogare il termine di presentazione delle offerte sia rimessa alla discrezionalità amministrativa della stazione appaltante (come comprova il tenore della norma “non sono tenute”) sicché la sanzionata inammissibilità non può che leggersi attraverso un'interpretazione “sistematica” della disposizione della lex specialis rispetto alla possibilità – ammessa dalla legge – di dare evasione anche alle richieste di chiarimenti tardive, sempreché queste siano ritenute rilevanti ovvero significative da parte della stazione appaltante.

Pertanto, nel caso in esame, la sanzione di inammissibilità deve riferirsi esclusivamente alle modalità di inoltro delle richieste di informazioni, da effettuarsi – come chiaramente previsto dal disciplinare di gara – tramite posta elettronica certificata.

Sotto altro profilo, osserva ancora il Collegio, non vi è alcuna violazione della par condicio in danno del concorrente che ha presentato l'offerta tempestivamente ovvero in condizioni di tempo e di informazioni “deteriori” in quanto il concorrente stesso – reso edotto della disposta proroga – avrebbe potuto legittimamente riformulare la propria offerta, sostituendola ed integrandola.

Difatti, sempre a giudizio del Collegio, sussiste in capo al concorrente un preciso onere (nel caso in esame espressamente previsto dal disciplinare di gara) di verificare durante tutto l'esperimento della procedura di gara il sito internet della stazione appaltante.

Tale onere, difatti, grava su tutti gli operatori economici interessati alla gara, come dimostra la pubblicazione sul sito della stazione appaltante dei chiarimenti resi in data antecedente alla presentazione dell'offerta.