Limiti al diritto di accesso del terzo in graduatoria

Anton Giulio Pietrosanti
05 Aprile 2016

La sentenza nega il diritto di accesso (ai documenti attestanti l'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto usati dall'aggiudicatario) nei confronti del concorrente che, posizionatosi terzo in graduatoria, deduce un interesse derivante da un'eventuale non corretta gestione del servizio di scuolabus affidato mediante una gara bandita dall'Amministrazione comunale.

Dopo aver impugnato l'aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto scolastico, il concorrente posizionatosi terzo in graduatoria presentava istanza di accesso ai documenti amministrativi attestanti l'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto utilizzati dall'aggiudicatario e motivava detta istanza sulle ricadute potenzialmente derivanti da una gestione non corretta del servizio stesso. A fronte del diniego serbato dall'Amministrazione l'istante proponeva ricorso al TAR, ribadendo le ragioni sottese all'acquisizione dei suddetti documenti. Il TAR rigettava il ricorso negando al ricorrente una posizione differenziata e qualificata, nonché correlata a specifiche situazioni rilevanti per legge. In particolare il Collegio rilevava come il ricorrente fosse soltanto terzo in graduatoria e quindi non potesse ottenere alcun vantaggio dall'eventuale accoglimento del gravame (comunque presentato contro l'aggiudicazione del relativo appalto per motivi diversi da quelli riguardanti l'idoneità tecnica degli scuolabus), potendone tutt'al più beneficiare il soggetto classificatosi al secondo posto della medesima graduatoria. Inoltre il TAR precisava che le considerazioni del ricorrente, secondo le quali l'interesse all'accesso deriverebbe dalle possibili ricadute derivanti da una gestione non corretta del servizio de quo, erano del tutto ipotetiche e in quanto tali inidonee a comprovare la sussistenza di un interesse all'accesso che, oltre ad essere differenziato, sia qualificabile come concreto e attuale. Al riguardo il TAR ha richiamato anche l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale la disposizione dell'art. 22, comma 2, l. n. 241 del 1990, pur riconoscendo il diritto di accesso a chiunque vi abbia interesse non ha tuttavia introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire un qualche controllo generalizzato sulla Amministrazione, tant'è che ha contestualmente definito siffatto interesse come finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e al successivo art. 24, comma 3 della citata legge ha escluso dall'accesso ai documenti amministrativi le istante preordinate al controllo generalizzato delle Amministrazioni pubbliche (Cons. St., Ad. plen., 24 aprile 2012, n. 7). Conseguentemente, per l'accoglimento dell'istanza di accesso «non è sufficiente addurre il generico e indistinto interesse di qualsiasi cittadino alla legalità o al buon andamento dell'attività amministrativa» (Cons. St., Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 5111), bensì è necessario che il richiedente dimostri come, grazie all'accesso, il richiedente diventi titolare di «poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che vengano a collidere o comunque ad intersecarsi con l'esercizio di pubbliche funzioni e che travalichino la dimensione processuale di diritti soggettivi o interessi legittimi, la cui azionabilità diretta prescinde dal preventivo esercizio del diritto di accesso, così come l'esercizio del secondo prescinde dalla prima» (TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 9 luglio 2015, n. 9235; conforme TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 521; TAR Lazio, Roma, Sez. II, 11 gennaio 2016, n. 232).

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