Obbligo di dare accesso agli atti e dilazione dei termini di impugnazione

Anton Giulio Pietrosanti
05 Aprile 2016

Il Consiglio di Stato individua nella data di comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria, in cui l'Amministrazione dichiara anche la disponibilità a consentire l'accesso ai documenti di gara, il giorno dal quale far decorre il termine di dieci giorni per accedere ai documenti stessi, con conseguente possibile slittamento, fino a dieci giorni in più, del termine ordinario di trenta giorni ai fini impugnatori.

Ove l'Amministrazione, con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione ex art. 79 c.c.p., informi i concorrenti che gli atti di gara sono immediatamente accessibili e disponibili, il dies a quo per il computo del termine di dieci giorni entro cui effettuare l'accesso documentale ai sensi dell'art. 79, comma 5-quater, è quello della ricezione di tale comunicazione, ancorché quest'ultima riguardi l'aggiudicazione provvisoria. Infatti «il comma 5 quater dell'art. 79, nello stabilire che l'accesso va effettuato entro dieci giorni dalla c.d. comunicazione di aggiudicazione, non si riferisce esclusivamente e specificamente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ma a qualsiasi comunicazione e dunque anche alla comunicazione avente ad oggetto l'intervenuta aggiudicazione provvisoria». Conseguentemente, a fronte della comunicazione di aggiudicazione provvisoria del 22 dicembre 2014 nella quale l'Amministrazione si rendeva disponibile a consentire l'accesso, il Consiglio di Stato ha ribadito la tardività e, quindi, l'irricevibilità del ricorso notificato il 4 febbraio 2015 giacché il periodo di dieci giorni per effettuare l'accesso – richiesto il 30 dicembre 2014 e avvenuto il 9 gennaio 2015 –, dovendosi ancorare alla data dell'aggiudicazione provvisoria e non a quella della definitiva del 29 dicembre 2014 (impugnata in primo grado), avrebbe consentito uno slittamento del termine decadenziale di trenta giorni (ex art. 120, comma 5, c.c.p.) solo fino al 1° febbraio 2015. A tal fine il Collegio ha pure richiamato quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel caso in cui sorga l'interesse ad impugnare atti e/o a censurare vizi conosciuti in occasione dell'accesso, il termine decadenziale di trenta giorni per l'impugnazione deve essere incrementato di un numero di giorni pari a quello (comunque non superiore a dieci) che si è reso necessario per acquisire la piena conoscenza degli atti e/o dei vizi stessi (Cons. St., Sez. III, 28 agosto 2014, n. 4432).

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