La Corte di Giustizia contesta i principi affermati dall’Adunanza Plenaria n. 9/2014

Redazione Scientifica
05 Aprile 2016

Con la tanto attesa pronuncia la Corte di Giustizia interviene nuovamente in materia di rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale contestando i principi affermati dall'Adunanza Plenaria n. 9/2014.

Con la tanto attesa pronuncia la Corte di Giustizia interviene nuovamente in materia di rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale contestando i principi affermati dall'Adunanza Plenaria n. 9 del 2014. La Corte ha risposto alla prima questione pregiudiziale sottoposta dal CGARS affermando che: «L'articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l'esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l'esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente».

In particolare, a differenza di quanto statuito dall'Adunanza Plenaria la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della corretta applicazione dei principi affermati nella sentenza Fastweb: (i) il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico; (ii) il numero di partecipanti che hanno presentato ricorsi (iii) la divergenza dei motivi dai medesimi dedotti;

Con riferimento alla seconda questione pregiudiziale sollevata in merito all'interpretazione dell'articolo 99, comma 3, cod. proc. amm. la Corte ha affermato che:

«L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest'ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l'orientamento definito da una decisione dell'adunanza plenaria di tale organo, è tenuta a rinviare la questione all'adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale».

«L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte di giustizia dell'Unione europea ad una questione vertente sull'interpretazione del diritto dell'Unione da essa sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha già fornito una risposta chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell'Unione».

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