Controversie in materia di debenza del contributo unificato
05 Aprile 2017
La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 61 del 6 ottobre 2015, nella parte in cui afferma (al punto 77) che “nell'ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto dello stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”, deve essere interpretata riferendo il termine “giudice nazionale” al Giudice che, secondo l'ordinamento dei singoli Stati membri, è competente a conoscere in materia di debenza del contributo unificato.
Nell'ordinamento italiano tale Giudice non è quello amministrativo (cosicché si dissente dalle statuizioni contenute nella sentenza della Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 31 gennaio 2017 n. 27) bensì quello tributario cui spetta, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, la giurisdizione esclusiva in materia di rapporti di diritto tributario. |